General regulation of the University
Titolo I PARTE GENERALE
Art. 1 - Regolamento generale: contenuto e articolazione
- Il Regolamento generale di Ateneo, in linea con quanto previsto dallo Statuto dell’Ateneo, contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università Telematica e-Campus, in particolare al funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio, nonché alla relativa modifica, attivazione e disattivazione. Fissa, altresì, le funzioni di detti organi, definendone gli ambiti di competenza e rimandando a specifici regolamenti per quanto attiene alle modalità operative degli stessi.
- Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è emanato con decreto rettorale.
- Il Regolamento generale di Ateneo si articola in: Titolo I – Parte generale, Titolo II – Organi dell’Università, Titolo III - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e Titolo IV - Norme comuni e finali.
Art. 2 - Organi
- Gli organi di governo dell'Università Telematica e-Campus sono:
- il Presidente dell’Università e-Campus;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Direttore Generale.
- Sono, altresì, organi dell’Università e-Campus:
- il Collegio di Disciplina;
- il Consiglio degli Studenti;
- il Presidio della Qualità di Ateneo;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei revisori;
- il Garante degli studenti;
- le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).
Art. 3 - Strutture dell'Ateneo
- L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
- Sono strutture organizzative primarie i Dipartimenti e i Consigli di Corso di Studio; sono strutture organizzative derivate i Centri di ricerca, la Commissione didattica permanente e le strutture di servizio.
- Sono, altresì, strutture di Ateneo le strutture di amministrazione.
Titolo II ORGANI DELL'UNIVERSITÀ
Art. 4 - Presidente
- Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell’Università e-Campus;
- presiede il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus e ne convoca le riunioni;
- provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie;
- promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell’Università e-Campus;
- dura in carica quattro anni e può essere rinnovato;
- può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus è l’organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell’Università e-Campus.
- Il Consiglio di Amministrazione si compone fino al numero massimo di sette componenti, tra cui:
- il Presidente dell’Università e-Campus, che ricopre anche la carica e le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- due o più componenti, fino a un massimo di sei, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica, rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio. In quest’ultimo caso, il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di supporto tecnico e istruttorio del Presidente, ed è privo del diritto di voto.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, su proposta del Presidente, nomina il Vice-Presidente tra i componenti di cui al comma 2, lett. b), il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
- Eventuali compensi per l’attività prestata dai componenti dell’organo vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento o di sua assenza dal Vice-Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, a mezzo e-mail o a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima di ogni riunione.
- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni possono essere tenute, oltre che in presenza, attraverso piattaforma telematica in modalità video e/o audio.
- Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o i regolamenti di Ateneo non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione sono tassativamente indicate nell’art. 11, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Università e-Campus.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus può conferire poteri gestori e di rappresentanza dell’Università ad un proprio componente, con delibera assunta a maggioranza, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Fondazione una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno concluso, nonché il bilancio preventivo.
Art. 6 - Rettore
- Il Rettore è nominato fra i professori ordinari dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, che ne determina l’eventuale compenso, su proposta vincolante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Il Rettore dura in carica un anno e può essere confermato.
- Il Rettore:
- rappresenta l’Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
- cura l’osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l’ordinamento universitario;
- vigila sul regolare svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
- convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus;
- favorisce e monitora l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus in materia di didattica e di ricerca;
- formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus sull’attività didattica, scientifica e di ricerca dell’Università e-Campus;
- esercita l’attività disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, dello Statuto;
- avvia il procedimento per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 5, dello Statuto;
- adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
- può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire, con delega, dal Pro-Rettore Vicario, nell’espletamento delle funzioni di sua competenza;
- può proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
- Il Pro-Rettore Vicario e gli altri eventuali Pro-Rettori dell’Università e-Campus sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, su proposta vincolante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica. Il mandato del Pro-Rettore Vicario e dei Pro-Rettori è di un anno e può essere confermato. Lo svolgimento di tale mandato non dà diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
Art. 7 - Senato Accademico
- Il Senato Accademico è composto da:
- il Rettore, che lo presiede;
- il Pro-Rettore Vicario;
- i Direttori dei Dipartimenti e il Delegato alla Didattica, ove presente;
- tre membri selezionati tra i Direttori dei Centri di ricerca dell’Università e-Campus.
- Alle sedute del Senato Accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, o un suo delegato, e il Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto dal Pro-Rettore Vicario e/o dal Delegato del Rettore.
- Le competenze del Senato accademico sono:
- esprimere parere al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus sulle proposte regolamentari in materia di didattica e di ricerca e sulle relative modifiche;
- proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche statutarie e regolamentari in materia di didattica e ricerca, ivi comprese le modifiche ai regolamenti didattici specifici dei Corsi di Studio e di altri corsi attivati;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus parere sulla costituzione di nuovi Dipartimenti;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus parere sugli atti delle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, sugli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e sugli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell’attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus ed esprimere pareri, laddove richiesti, sui programmi di sviluppo dell’Università e-Campus e sugli indirizzi programmatici dell’attività di ricerca;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus parere, laddove richiesto, sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
- I pareri espressi dal Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus non sono vincolanti.
- Spettano al Senato Accademico tutte le altre attribuzioni di tale organo espressamente previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
- Il Senato Accademico dura in carica un anno e può essere rinnovato. I componenti del Senato Accademico nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
- I componenti dell’organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
- Il funzionamento del Senato Accademico e le relative procedure sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 8 – Direttore Generale
- Il Direttore Generale:
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l’attuazione dei programmi stessi.
- Il Direttore Generale dura in carica un anno e può essere rinnovato.
Art. 9 – Collegio di Disciplina
- Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l’irrogazione di una sanzione superiore alla censura.
- Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Il procedimento disciplinare si svolge secondo la procedura disciplinata dall’art. 10, commi 2 e ss. della legge 20 dicembre 2010, n. 240.
- Il Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, che definisce anche il suo Presidente, ed è composto da cinque componenti, quali membri effettivi, e tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del Collegio di Disciplina anche soggetti esterni all’Università e-Campus. I componenti del Collegio di Disciplina interni all’Università e-Campus devono essere selezionati tra i professori universitari e/o ricercatori.
- I componenti del Collegio restano in carica per due anni e possono essere confermati.
- Nei casi di illeciti commessi dal Rettore, le funzioni di cui all’art. 12, comma 3 lett. g e lett.h) dello Statuto di Ateneo spettano e sono esercitate dal Decano dell’Ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo dell’Università e-Campus.
- I componenti dell’organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità, né il diritto a rimborsi spese.
Art. 10 - Consiglio degli Studenti
- Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell’Università e-Campus e di coordinamento dell’attività dei rappresentanti degli studenti.
- In particolare, il Consiglio degli Studenti:
- formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all’attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
- predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Ateneo e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente, che resta in carica per due anni.
- Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, uno o più delegati del Consiglio degli Studenti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo, su invito di questi.
- I componenti del Consiglio degli Studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e della deliberazione del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo.
Art. 11 - Presidio della Qualità dell’Ateneo
- Il Presidio della Qualità dell’Ateneo svolge le seguenti funzioni:
- attivare ogni iniziativa utile per promuovere la cultura della qualità all’interno di un processo unico di assicurazione della qualità, concernente gli aspetti inerenti alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale;
- supportare le strutture dell’Ateneo nella costruzione dei processi per l’assicurazione della qualità e delle relative procedure e svolgere attività di supervisione e monitoraggio dell’attuazione degli stessi;
- proporre strumenti comuni per l’assicurazione della qualità e svolgere attività di formazione in materia di assicurazione della qualità e di supporto ai Corsi di Studio, ai Dottorati di Ricerca e ai Dipartimenti per le attività di assicurazione della qualità;
- assicurare il corretto flusso informativo tra i diversi organi e strutture coinvolti nel Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo;
- monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall’ANVUR in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico.
- Con riferimento alle attività didattiche, il Presidio della Qualità dell’Ateneo:
- organizza la raccolta e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso dell’Ateneo;
- monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- verifica le attività di riesame di Corsi di Studio e Dottorati;
- raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti.
- Con riferimento alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, il Presidio della Qualità dell’Ateneo monitora e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità.
- I membri del Presidio della Qualità dell’Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.
Art. 12 - Nucleo di Valutazione
- Il Nucleo di Valutazione dell’Università e-Campus, in linea con la normativa di settore, ha compiti di valutazione dell’efficacia del Sistema di assicurazione della qualità dell’Ateneo, dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, di raccomandazione e di suggerimento.
- Il Nucleo è composto da cinque componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, che individua anche il Presidente, e durano in carica per due anni. Il mandato può essere rinnovato.
- Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell’Università e-Campus, ai quali riferisce con relazione annuale.
- L’Università e-Campus assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- I componenti dell’organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.
Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti
- Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Università e-Campus, svolgendo tutte le verifiche a tal fine necessarie, predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed esprimendo parere al Consiglio di Amministrazione sui documenti di bilancio e sulle relative variazioni.
- Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno due componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione, che nomina anche il Presidente, gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.
- Il funzionamento del Collegio dei revisori è disciplinato dall’art. 19 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università e-Campus.
Art. 14 - Garante degli studenti
- L’Ufficio del Garante degli Studenti dell'Ateneo ha il compito di:
- intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università;
- esprimere il proprio parere ed eventualmente intervenire mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti a seguito di segnalazioni del Consiglio degli Studenti o di singoli studenti;
- garantire la tutela dei dati personali degli studenti, mediante l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa relativa alla riservatezza;
- avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
- presentare annualmente al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta.
- I componenti dell’Ufficio del Garante degli studenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Art. 15 - Commissioni paritetiche Docenti-Studenti
- Presso i Dipartimenti sono istituite, con decreto rettorale, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).
- Ogni CPDS è composta in modo equipollente da docenti e studenti, garantendo la presenza per Corso di Studio, o per Corsi di Studio contigui, di un componente Docente e un componente Studente.
- I componenti delle CPDS sono nominati con decreto rettorale. La componente docente delle CPDS è individuata dai Consigli di Dipartimento, sentito il parere dei Direttori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di pertinenza. La componente studentesca è individuata tra i rappresentanti degli studenti del Dipartimento di riferimento, tenendo conto della potenziale durata del mandato e della rappresentatività dei Corsi di Studio all’interno della struttura dipartimentale.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g) della L. n. 240 del 2010, le CPDS:
- svolgono attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti di docenti e tutoria, individuando indicatori per la valutazione;
- formulano pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- formulano pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
- redigono una relazione annuale articolata per Corsi di Studio, trasmessa ai Direttori dei Corsi di Studio, ai Direttori di Dipartimento e agli Organi di Governo dell’Ateneo. La relazione prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi e criticità specifici dei singoli Corsi di Studio.
Titolo III STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
Art. 16 - Le strutture
- Le strutture dell’Ateneo sono:
- il Dipartimento;
- il Consiglio di Corso di Studio;
- la Commissione didattica permanente;
- il Centro di Ricerca;
- le strutture di servizio.
- Possono essere altresì istituite ulteriori strutture di ricerca e/o di servizio, anche interdipartimentali con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento coinvolto.
Art. 17 - Dipartimenti
- I Dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all’attività didattica e di promozione dell’attività di ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
- I Dipartimenti istituiti presso l’Università e-Campus sono:
- Dipartimento di Scienze umane e sociali (DiSUS);
- Dipartimento di Scienze teoriche ed applicate (DiSTA).
- La proposta di costituzione di un Dipartimento, da presentare al Consiglio di Amministrazione, da parte del Senato Accademico anche su proposta di almeno due direttori di Corsi di Studio o di almeno un gruppo di docenti non inferiore a venticinque di cui almeno sette professori di ruolo, deve contenere:
- la denominazione;
- l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodi con riferimento ai settori bibliometrici e non bibliometrici;
- le figure professionali del personale tecnico-amministrativo e le risorse più significative ritenute necessarie per l’avvio del Dipartimento;
- il progetto didattico e scientifico con gli elementi per valutare la sostenibilità della struttura.
- I Dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, sentito il Senato Accademico.
- A ciascun Dipartimento devono afferire almeno sette professori di ruolo strutturati, che sono individuati tra quelli di prima e di seconda fascia.
- Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento dell’Ateneo.
- Le istanze di trasferimento ad un’altra struttura dell’Ateneo sono presentate al Consiglio di Dipartimento al quale si intende afferire e comunicate alla struttura di provenienza. Il Consiglio di Dipartimento delibera l’accettazione entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di rigetto dell’istanza, l’interessato può presentare ricorso al Senato Accademico, che delibera in via definitiva.
- Ogni modifica del Dipartimento è proposta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti, sentito il Senato Accademico.
- Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla disattivazione dei Dipartimenti nei seguenti casi:
- il numero dei professori di ruolo del Dipartimento sia inferiore a sette;
- in assenza delle condizioni per la continuazione delle attività del Dipartimento;
- su proposta del Consiglio di Dipartimento, adottata a maggioranza dei componenti.
- Ogni Dipartimento adotta un proprio regolamento interno.
- Il Dipartimento può articolarsi in sezioni. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tali eventuali sezioni sono disciplinate dal Regolamento interno del Dipartimento.
Art. 18 - Organi del Dipartimento
- Sono organi del Dipartimento:
- il Direttore, che lo presiede;
- il Consiglio di Dipartimento.
Art. 19 - Direttore di Dipartimento
- Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento.
- Il Direttore del Dipartimento è nominato tra i professori di ruolo di prima fascia, per un anno, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, e può essere riconfermato. In caso di assenza di professori di prima fascia disponibili a ricoprire l’incarico il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di seconda fascia.
- Il Direttore del Dipartimento:
- promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani e i programmi del Consiglio di Dipartimento, secondo gli indirizzi degli Organi di Governo dell’Ateneo;
- cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle eventuali scuole di Dottorato di Ricerca;
- esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo o, per delega, dal Consiglio di Dipartimento;
- adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- può delegare alcune funzioni a uno o più componenti del Dipartimento.
- Quando almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta, il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
- Il Direttore di Dipartimento, per l’esercizio delle sue funzioni, non matura il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
Art. 20 - Consiglio di Dipartimento
- Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di programmazione e di indirizzo delle attività del Dipartimento.
- Il Consiglio di Dipartimento è composto da 7 componenti, tra cui il Direttore e i professori di ruolo strutturati di cui all’art. 17.3 dello Statuto di Ateneo.
- I componenti del Consiglio di Dipartimento sono nominati con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, per un anno accademico e possono essere confermati.
- Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti:
- approva il programma triennale delle attività del Dipartimento;
- promuove ed organizza le attività di ricerca, di didattica e di valorizzazione delle conoscenze;
- attua il Regolamento di Dipartimento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, ed emanato, entro quattro mesi dalla sua costituzione, dal Rettore;
- esprime parere per l’avvio di procedure di valutazione per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori;
- esprime parere sull’attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime parere sull’istituzione, sull’attivazione, sulla modifica e sulla soppressione di Corsi di Studio e Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca;
- formula proposte ai competenti organi di Ateneo finalizzate al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento;
- propone agli organi di Ateneo, anche su istanza degli studenti, l’organizzazione di attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;
- esprime parere in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;
- esercita tutte le altre funzioni attribuite a tale organo dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università e-Campus.
- I componenti dell’organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
Art. 21 - Consiglio di Corso di Studio
- Ogni Corso di Studio è retto dal Consiglio di Corso di Studio, composto dai docenti responsabili degli insegnamenti obbligatori.
- Al Consiglio del Corso di Studio compete l’organizzazione delle attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d’Ateneo. Le competenze del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dal Regolamento didattico d’Ateneo.
- Il Consiglio di Corso di Studio prospetta al Consiglio di Dipartimento di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria la modifica dell’offerta formativa.
- I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio vengono emanati con decreto rettorale, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio interessati, previo parere del Consiglio di ciascuna struttura didattica superiore interessata, e su delibera di approvazione del Senato Accademico.
Art. 22 – Direttore del Corso di Studio
- Il Direttore del Corso di Studio presiede il Consiglio di Corso di Studio.
- Il Direttore del Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, sentito il Senato Accademico, tra i docenti dell’Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
- Il Direttore del Corso di Studio dura in carica un anno e può essere confermato.
Art. 23 – Commissione didattica permanente
- A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus provvede a costituire una Commissione didattica permanente, sentito il Senato Accademico, composta da un numero massimo di 5 componenti, scelti tra i docenti dell’Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal Consiglio stesso.
- I componenti dell’organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento o indennità.
- L’incarico di componente dell’organo ha durata di un anno e può essere rinnovato.
Art. 24 - Centri di ricerca
- I Centri di ricerca dell’Università e-Campus, che per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica afferiscono ad un Dipartimento, sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, ed enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni.
- I Centri di ricerca sono istituiti con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus, che ne nomina anche il Direttore Scientifico tra i docenti dell’Università e-Campus e tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
- L’organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti, approvati con delibera del
Consiglio di Amministrazione. Ciascun regolamento disciplina:
- le finalità, l’area di ricerca e gli obiettivi;
- gli organi del Centro e la loro composizione;
- le attività previste per il perseguimento degli obiettivi scientifici del Centro. In particolare, sono individuate:
- le risorse umane e i materiali necessari;
- la sede logistica dello svolgimento delle attività;
- il piano economico-finanziario del Centro e le fonti di finanziamento;
- la pianificazione temporale delle attività e delle operazioni finanziarie.
- Il Direttore Scientifico e il Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati, non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.
- I Docenti dell’Università e-Campus possono afferire a uno o più Centri di ricerca.
Art. 25 - Organizzazione delle strutture di servizio
- Le strutture di servizio dell’Università e-Campus si suddividono in strutture di servizio di direzione e strutture di servizio di segreteria.
- Sono strutture di servizio di direzione:
- la Direzione Generale, retta dal Direttore Generale, che definisce le linee generali dell’organizzazione delle funzioni amministrative, tecniche, di servizio e di supporto alle attività istituzionali, didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
- la Direzione Didattica, che sovrintende alle procedure amministrative finalizzate alla definizione dell’offerta formativa dell’Ateneo, nonché alle fasi di progettazione, istituzione, accreditamento, attivazione e monitoraggio dei Corsi di Studio, ponendosi come interlocutore con gli Organi di governo e con le strutture che, a vario titolo, collaborano all’offerta formativa;
- la Segreteria di Rettorato, che coordina le attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici connessi all’esercizio delle funzioni rettorali;
- la Segreteria Amministrativa, che ha la responsabilità dell’organizzazione complessiva dei servizi, della logistica generale dell’Ateneo e della gestione del personale tecnico-amministrativo;
- l’Ufficio del Personale, che offre all’intera comunità universitaria supporto in ordine ad ogni questione concernente i rapporti di lavoro e si occupa della gestione delle risorse umane;
- l’Ufficio Assicurazione Qualità, che assicura supporto e collaborazione al Presidio di Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e agli Organi di Governo per lo sviluppo e l’adeguamento del sistema di qualità, in coerenza con le linee guida dell’ANVUR;
- l’Ufficio Ricerca, competente allo svolgimento dell’attività istruttoria in ordine alle proposte di ricerca da sottoporre alla Direzione generale per l’approvazione;
- l’Ufficio Assistenza e Orientamento, che svolge attività di assistenza e consulenza nella scelta del percorso di studi, sia in entrata sia in itinere, in base alle attitudini degli studenti e alle opportunità di inserimento offerte dal mercato del lavoro;
- il Centro bibliotecario di Ateneo, che offre supporto alle attività didattiche e di ricerca. L’organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- il Centro servizi e-learning, che è responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell’Università e-Campus. L’organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- la Commissione di Ateneo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (CABES): ha lo scopo di
valutare le esigenze dello studente con disabilità e/o DSA e/o BES, e pianificare gli interventi utili a
garantire il diritto allo studio e all’inclusione a tutti gli studenti iscritti, ai sensi della
normativa vigente. I componenti della Commissione sono nominati con decreto rettorale, su delibera del
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La Commissione offre i seguenti servizi:
- personalizzazione della didattica e delle prove d’esame;
- sportello di accoglienza e monitoraggio;
- accompagnamento all’interno delle sedi universitarie;
- incontri formativi e consulenza riguardo la stesura di mappe concettuali;
- libri e materiali di studio in formato accessibile.
Possono fruire dei servizi erogati dalla CABES gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio con disabilità, DSA e/o BES in possesso di una certificazione di disabilità o di DSA in corso di validità, oppure in possesso di attestazione di una situazione di svantaggio socio-culturale o linguistico temporaneo o permanente, che compromettono la regolare partecipazione alle attività didattiche e lo svolgimento delle prove d’esame secondo le modalità previste in via generale dai regolamenti d’Ateneo;
- lo Sportello di counseling psicologico: istituito presso il Centro di Ricerca sull’Apprendimento e sul Diritto allo studio (CRAD), svolge attività di supporto psicologico online, teso alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni avversi al conseguimento dei risultati di apprendimento, quali il rallentamento, lo stallo e l’abbandono del percorso di studi. Il Responsabile del servizio è nominato dal Senato Accademico, su proposta non vincolante del Comitato direttivo del CRAD. Dura in carica un triennio ed è rinnovabile. Il Responsabile del servizio, in accordo con la Direzione didattica, seleziona gli operatori del servizio e si assicura, sempre in accordo con la Direzione didattica, che siano in numero sufficiente al soddisfacimento tempestivo delle richieste di intervento. Il funzionamento e le procedure dello Sportello di counseling psicologico sono disciplinati nel Regolamento interno del Servizio di counseling psicologico universitario di Ateneo;
- il Centro Linguistico di Ateneo “Excellence in Linguistic Training” (CLA): è un Centro permanente di didattica, di ricerca e di servizi linguistici, rivolti a utenti interni ed esterni dell’Ateneo. Esso collabora con istituzioni universitarie e strutture di ricerca in ambito nazionale e internazionale. Il CLA svolge una funzione di raccordo per tutte le attività di insegnamento e di apprendimento dell’italiano L2 e delle lingue straniere nei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti dell’Università e-Campus;
- la Commissione per il Faculty development e la formazione del personale, che ha il compito di programmare e gestire la formazione iniziale e continua del personale accademico, dei tutor disciplinari e del personale tecnico e amministrativo.
- Sono strutture di servizio di segreteria, individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca:
- la Segreteria studenti, preposta alla gestione delle attività degli studenti, dall’immatricolazione alla Laurea;
- l’Ufficio Master, che svolge funzioni di segreteria centrale per la gestione e il coordinamento dei Master offerti dall’Università;
- l’Ufficio Lauree, che si occupa della gestione amministrativa delle procedure previste dai regolamenti di Ateneo per il conseguimento del titolo finale;
- l’Ufficio tirocini e placement, che offre servizi per favorire l’inserimento degli studenti e dei laureati nel mondo del lavoro, gestendo le procedure atte all’attivazione e alla validazione delle convenzioni con enti terzi per le attività di tirocinio, di stage e di job placement post-laurea.
Art. 26 - Doveri accademici dei docenti
- I Professori dell’Università svolgono attività di insegnamento e di didattica, di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico, di gestione, di organizzazione e di verifica, finalizzate al corretto proseguimento delle carriere degli studenti, assicurando l’impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell’Ateneo.
- Il Direttore del Dipartimento e il Direttore di Corso di Studio hanno l'obbligo di segnalare al Consiglio di Dipartimento ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.
- Il Rettore esercita l’attività disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5, dello Statuto.
- Il Collegio di Disciplina, di cui all’art. 27 dello Statuto, svolge funzioni istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari, promossi nei confronti dei professori e ricercatori, ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l’irrogazione di una sanzione superiore alla censura.
- Il Consiglio di Dipartimento, i Consigli dei Corsi di Studio e la Commissione didattica permanente, garantiscono il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigilano sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e ne sono responsabili.
TITOLO IV – NORME COMUNI E FINALI
Art. 27 - Regolamenti dell'Ateneo
- I regolamenti dell'Ateneo, compresi quelli delle singole strutture, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e sono adottati con decreto rettorale.
Art. 28 - Entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo
- Il presente Regolamento generale di Ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
Il Regolamento generale di Ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.