UNIVERSITY

Simultaneous enrolment - Degree Courses and Masters

Upon publication ofMinisterial Decree n. 930 of 29-07-2022, regulating the he simultaneous enrolment of students on a degree or master's degree course, research doctorate or specialisation courseat the same University or at other Universities, Schools or Institutes of Higher Education with special regulations, eCampus University hereby announces that, as from academic year 2022/2023, all students, even those enrolled at other Universities, may apply for simultaneous enrolment, provided that they meet all the requirements laid down by the regulations in force.

Below is a summary of the provisions contained in the Decree and the necessary requirements.

It is possible to enrol simultaneously, thus obtaining two different degrees.

  • to two different three-year degree courses
  • to two different master's degree courses
  • to an academic master, research doctorate or specialization course, except medical specialization school
  • at the same University or at other Universities, Schools or Institutes of Higher Education with special regulations
  • at italian or international institutions

 

It is not allowed to enrol simultaneously into two different Universities, two Institutes of Higher Education with special regulations

  • two bachelor's degrees or master's degrees belonging to the same class
  • to the same Academic Master

please note: enrolment in two degree or master's degree courses, belonging to different degree or master's degree classes, s allowed if the two courses differ in at least two-thirds of their educational activities.

 

Students intending to enrol in a second course of study  or willing to change course within the same university or transfer courses between different universitiesupon enrolment, must present a self-certification, to be renewed annually, in which he/she declares his/her intention to enrol in a different university courseelf-certifying that he/she meets the necessary requirements (it is not, for example, possible to enrol simultaneously in a Bachelor's degree and a Master's degree for a student who has not yet graduated)

please note: this self-certification must be submitted to both universities..

FAQ (per ulteriori dubbi si rimanda alle FAQ del Ministero)

I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.
L’eventualità di due master identici deve essere in linea di principio valutata dall’Università, atteso che difficilmente può accadere che la medesima Università attivi due master identici e che due Università differenti pongano in essere due master identici.
I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.
Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell'autonomia delle Istituzioni - laddove opportuno - fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.
Atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso
Lo studente iscritto a un percorso Joint degree non è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione, mentre lo studente iscritto a un percorso Double degree è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione. L’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 recita: “Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia”.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.
[Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma, poiché il corso di specializzazione si configura come un corso a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022). Detto quindi che il corso di sostegno è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso a frequenza non obbligatoria, resta da capire se la norma trova applicazione già con riferimento al VII ciclo (che ricordiamo ha anno accademico 2021/2022); facendo riferimento alla faq emanata con riferimento ai corsi di specializzazione, è possibile dare una risposta affermativa, tenuto conto che la predetta faq, a questa pagina identificabile col n°9, così chiarisce: “[…] tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.” Con questa FAQ il Ministero chiarisce quindi che, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, attivati con bandi a.a. 2021/2022 (anno accademico precedente rispetto all’anno di effettiva frequenza), questa discrasia temporale non rileva ai fini dell’applicazione della legge n. 33/2022. La situazione è perfettamente analoga a quella dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.]