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Quante ore di tirocinio sono previste?
- Percorso da 60 CFU – Allegato 1: sono previsti 15 CFU di tirocinio diretto e 5 CFU di tirocinio indiretto;
- Percorso da 36 CFU – Allegato 5: sono previsti 10 CFU di tirocinio diretto e 3 CFU di tirocinio indiretto;
- Percorso da 30 CFU – Allegato 2: non sono previsti CFU di tirocinio diretto, solo 9 CFU di tirocinio indiretto;
Per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza è pari ad almeno 12 ore come previsto dall'art. 7 del DPCM 4 agosto 2023.
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Quali sono gli uffici di competenza per il tirocinio diretto e indiretto?
Per informazioni relative al tirocinio indiretto è possibile contattare l'ufficio competente al seguente indirizzo e-mail: segreteria.abilitadocenti@uniecampus.it
Per informazioni relative al tirocinio diretto è possibile contattare l'ufficio competente al seguente indirizzo e-mail: tirocinio.abilitadocenti@uniecampus.it
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Il tirocinio diretto può essere svolto nella scuola in cui si lavora?
Sì, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- L'istituto sia accreditato o abbia richiesto l'accreditamento;
- Venga stipulata apposita convenzione e addendum tra Istituto e Ateneo;
- Le attività siano coerenti con la classe di concorso per cui si è iscritti o classi affini;
- Le attività si svolgano al di fuori del normale orario di servizio.
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Possono essere conteggiate le ore di supplenza nel monte ore del tirocinio diretto?
Le ore di supplenza non possono essere automaticamente conteggiate nel monte ore del tirocinio diretto, in quanto il tirocinio deve essere svolto in affiancamento a un tutor scolastico accreditato e al di fuori dell'orario di servizio del docente.
Tuttavia "ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati [,] non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti".
Dunque, per analogia formale e sostanziale, anche le supplenze ricevute su classe affine di percorso abilitante possono essere conteggiate nell'ambito del tirocinio diretto se supervisionate dal tutor scolastico e svolte nel periodo di attivazione del tirocinio diretto.
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È possibile svolgere il tirocinio diretto solo nelle scuole pubbliche o anche nelle paritarie?
È possibile svolgere l'attività di tirocinio diretto anche presso Istituti paritari purché rientranti nell'elenco regionale delle sedi di tirocinio o in fase di accreditamento sul detto elenco.
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Il tirocinio diretto deve essere svolto in discipline della classe di concorso di iscrizione o anche affini?
Il tirocinio diretto deve essere svolto, di norma, sulla stessa classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione. Tuttavia è consentito svolgerlo anche in discipline affini o classi di concorso accorpate (DM 255/2023), purché coerenti con il percorso abilitante, al fine di completare le ore previste.
Si comunica che, ove non sia stabilita alcuna affinità tra CDC, potrà essere il D.S. ad indicare, secondo sua discrezione, l'affinità delle CDC.
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Quale modulistica occorre per attivare il tirocinio diretto?
- Convenzione e ADDENDUM debitamente compilati
- Progetto formativo firmato dal tutor della scuola.
Per effettiva attivazione del tirocinio fare riferimento alla FAQ n.8.
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Quando è possibile avviare le pratiche e iniziare il tirocinio diretto?
Le pratiche di inizio tirocinio diretto potranno essere avviate esclusivamente a seguito dell'immatricolazione al percorso universitario prescelto e alla stipula o verifica della convenzione tra Ateneo e istituzione scolastica ospitante.
Per attivare il tirocinio, sarà necessario caricare nella sezione "AVVIO TIROCINIO DIRETTO" la convenzione, debitamente compilata in tutte le sue parti e con chiara indicazione dell'addendum selezionato.
A seguito dell'approvazione della convenzione da parte dell'Ufficio, verrà sbloccata la funzione per il caricamento del progetto formativo, che dovrà anch'esso essere debitamente compilato in ogni sua parte.
L'Ufficio si riserva di provvedere alla valutazione e approvazione dei documenti indicativamente entro 7 giorni dal rispettivo caricamento in piattaforma.
In caso di criticità relative alla convenzione e/o al Progetto formativo caricati, verrà pubblicato un apposito avviso all'interno dell'area riservata, nelle "Comunicazioni personali" della sezione verde "Percorsi abilitanti docenti". Si raccomanda pertanto di consultare regolarmente tale sezione.
Si segnala che è disponibile la guida all'attivazione del tirocinio scaricabile nella sezione DOCUMENTI E FAQ TIROCINI - DOCUMENTI
NB: il tirocinio potrà avere inizio solo a seguito dell'approvazione del progetto formativo. La convenzione e il progetto formativo saranno successivamente controfirmati, e potranno essere scaricati accedendo nella propria area riservata.
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Esiste già un elenco consultabile di strutture accreditate con e-Campus?
Sì, è scaricabile nella sezione DOCUMENTI E FAQ TIROCINIO di questa pagina.
Resta inteso che i candidati possono individuare una struttura in autonomia stipulando apposita convenzione; in tal caso il tirocinante deve verificare che l'istituto sia effettivamente presente nell'elenco predisposto annualmente dall'USR di competenza delle scuole accreditate ad ospitare tirocinanti per percorsi abilitanti.
La convenzione dovrà successivamente essere caricata nell'apposita sezione sul sito. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla FAQ n.8.
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Come si può convenzionare la scuola per il tirocinio? Che modulo di convenzione deve essere utilizzato?
Ai fini della stipula della convenzione con un Istituto scolastico è necessario scaricare il modulo di convenzione disponibile nella sezione documenti tirocinio diretto (sarà necessario individuare la convenzione appropriata).
Unitamente alla convenzione, sarà necessario selezionare una scelta all'interno dell'ADDENDUM (ultima pagina della convenzione).
La convenzione dovrà successivamente essere caricata nell'apposita sezione sul sito. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla FAQ n.8.
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Una volta ottenuta l'approvazione della Convenzione, è possibile modificare l'ente convenzionato presso il quale svolgere il tirocinio?
No. Una volta approvata la richiesta di tirocinio e individuato l'ente convenzionato, non è consentita la sostituzione dell'ente.
La sostituzione potrà essere valutata esclusivamente in presenza di gravi, sopravvenute e documentate motivazioni, quali, a titolo esemplificativo:
- la sopravvenuta indisponibilità dell'ente ad accogliere il tirocinante;
- la cessazione o sospensione dell'attività dell'ente;
- l'indisponibilità sopravvenuta del tutor scolastico, ad esempio per malattia prolungata, cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento o altra comprovata impossibilità a svolgere il ruolo di tutor;
- altre circostanze eccezionali, sopravvenute e non imputabili allo studente, adeguatamente documentate.
Non costituiscono, di norma, motivazioni sufficienti per la sostituzione dell'ente il semplice cambio di preferenza dello studente, esigenze di comodità o organizzative personali, la distanza dalla sede, difficoltà negli spostamenti, motivi legati agli orari o la sopravvenuta preferenza per un altro ente.
Si raccomanda pertanto di verificare attentamente, prima di procedere con la richiesta di approvazione, la disponibilità dell'ente, del tutor scolastico e la propria effettiva possibilità di svolgere il tirocinio presso la struttura individuata. Una volta approvato il tirocinio, la scelta dell'ente si intende definitiva, salvo comprovate e gravi motivazioni sopravvenute, che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio.
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Una volta ottenuta l'approvazione del progetto formativo, è possibile modificare il tutor?
No. Una volta approvata la richiesta di tirocinio, non è consentita la sostituzione del tutor.
La sostituzione potrà essere valutata esclusivamente in presenza di gravi e documentate motivazioni, quale, a titolo esemplificativo, l'indisponibilità sopravvenuta del tutor scolastico, ad esempio per malattia prolungata, cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento o altra comprovata impossibilità a svolgere il ruolo di tutor.
Non costituiscono, di norma, motivazioni sufficienti per la sostituzione del tutor il semplice cambio di preferenza dello studente, esigenze organizzative personali o motivi legati agli orari.
Si raccomanda pertanto di verificare attentamente, prima di procedere con la richiesta di approvazione, la disponibilità del tutor scolastico e la propria effettiva possibilità di svolgere il tirocinio presso la struttura individuata. Una volta approvato il tirocinio, la scelta del tutor si intende definitiva, salvo comprovate e gravi motivazioni sopravvenute, che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio.
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Lo svolgimento del tirocinio è compatibile con la maternità?
In base alla normativa vigente è vietato effettuare il tirocinio durante tutto il periodo di maternità obbligatoria, durante il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio e, infine, durante il periodo di "congedo parentale" (ex aspettativa facoltativa).
Si specifica inoltre che:
- in caso di tirocinio svolto presso asili nido e scuole d'infanzia: è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio dall'inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
- in caso di tirocinio svolto presso scuole secondarie di I grado:
- Laddove sussista rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia), è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell'epidemia nella scuola;
- Relativamente agli insegnanti di sostegno, oltre al caso di rischio biologico, se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell'alunno è prevista l'astensione obbligatoria pre-parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
- A prescindere dal grado dell'istituzione scolastica in cui si effettua il tirocinio, tutti i tirocinanti sono tenuti ad astenersi nei seguenti periodi:
- congedo obbligatorio per maternità;
- gravidanza a rischio;
- cd. aspettativa facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).
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Se sono in maternità e non posso svolgere il tirocinio presso la scuola, posso svolgere il tirocinio diretto interno?
No, non è possibile effettuare attività alternative al tirocinio diretto, tuttavia il D.M. 156 del 24 febbraio 2025 consente la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione dell'A.A. successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.
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Come posso svolgere il corso online per la sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione generale)?
Per essere ammesso al tirocinio è obbligatorio il superamento del CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (come da D.Lgs 81/08), frequentabile gratuitamente online, collegandosi al sito: https://sicurezzaonline8108.it/ utilizzando per il login l'indirizzo mail istituzionale dell'università.
A seguito del superamento del test di tale corso, verrà erogato l'attestato che dovrà poi essere inserito nei documenti di fine tirocinio all'interno dell'apposita sezione in piattaforma.
Sono comunque ammessi certificati di altri corsi svolti altrove purché rispettino la normativa di riferimento.
Qualora la casella di posta elettronica dello studente risultasse bloccata per eccessiva inattività, sarà necessario inviare una richiesta di sblocco all'indirizzo: segreteria.abilitadocenti@uniecampus.it.
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Necessito chiarimenti in merito al progetto formativo.
Ai fini della compilazione del progetto formativo è necessario scaricare il modulo disponibile nella sezione documenti tirocinio diretto.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e controfirmato dal tutor del tirocinio.
NB: si precisa che la piattaforma consentirà il caricamento del progetto formativo nell'apposita sezione a seguito dell'avvenuta approvazione della convenzione precedentemente caricata.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla FAQ n.8
Resta inteso che non è possibile indicare come data di inizio una data antecedente alla data di approvazione della convenzione e del progetto formativo.
Si raccomanda di indicare una data di inizio del tirocinio sufficientemente successiva al caricamento della documentazione in piattaforma, tenendo conto dei tempi di verifica e approvazione da parte dell'Ufficio, che possono richiedere fino a 7 giorni.
Si potrà iniziare il tirocinio solo dopo l'avvenuta verifica e approvazione della documentazione, che sarà visibile nella propria area riservata.
Sarà cura dell'Ufficio provvedere alla controfirma del progetto formativo da parte del referente interno dell'ateneo incaricato e al successivo caricamento nell'area dedicata, affinché il tirocinante possa conservarlo tra i documenti da caricare in piattaforma alla fine del tirocinio.
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È possibile effettuare assenze per le ore di tirocinio diretto?
Secondo il DPCM 4/8/24, è prevista una presenza minima del 70% per ciascuna attività formativa, inclusa l'attività di tirocinio diretto.
Ciò significa che, per un tirocinio da 15 CFU, considerando che 1 CFU corrisponde a 12 ore di attività (per un totale di 180 ore), è possibile assentarsi fino a un massimo di 54 ore.
Si ricorda che in caso di riconoscimento di crediti, la percentuale massima di assenza consentita viene calcolata sul totale delle ore di tirocinio che devono essere effettivamente svolte a seguito del riconoscimento.
Esempio:
qualora vengano riconosciuti 24 CFU su un totale di 60 CFU previsti, le ore di tirocinio diretto da svolgere saranno ridotte a 120 ore. Su tale monte ore sarà applicata la percentuale massima di assenza consentita del 30%.
Sarà cura dello studente effettuare in autonomia il calcolo delle ore per cui potrà assentarsi.
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Come comportarsi se l'USR di riferimento non ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle scuole accreditate?
Se l'USR non ha ancora reso disponibile l'elenco delle scuole accreditate, l'Ateneo non può intervenire direttamente per risolvere la situazione. In questi casi, si consiglia di:
- Fare riferimento agli elenchi attualmente disponibili;
- Se lo studente individua una scuola non presente nell'elenco, ma il dirigente scolastico la ritiene idonea ad accogliere tirocinanti, è possibile procedere alla stipula della convenzione, a condizione che il dirigente presenti al più presto la richiesta di inserimento nella lista USR.
Si ricorda che l'accreditamento alle liste USR non è gestito dall'Ateneo.
L'Ateneo si occupa esclusivamente della stipula della convenzione.
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Qual è la procedura per ultimare il tirocinio diretto?
Per concludere il tirocinio ed ottenere la registrazione dei relativi CFU nel libretto è necessario che lo studente svolga le seguenti attività:
Lo studente dovrà scaricare dal portale e-Campus, sezione FAQ e documenti tirocini, i seguenti documenti:
- Scheda di valutazione: il documento dovrà essere compilato e firmato dal tutor scolastico.
- Libretto presenze e diario di attività: dovrà essere compilato giornalmente e firmato dal tutor scolastico e dal tirocinante.
- E-portfolio: documento da compilare interamente a cura del tirocinante.
Ogni documento dovrà essere nominato correttamente e, completo di tutte le pagine, trasformato in formato .pdf.
Al termine del tirocinio tutti i documenti dovranno essere caricati all'interno dell'area personale, seguendo il percorso: area personale – sezione "percorsi abilitanti docenti" – "tirocinio diretto".
I documenti NON potranno essere caricati in un unico file pdf o in cartella zip, ma solo come file pdf individuali.
Elenco dei documenti da caricare:
- Libretto presenze e diario di attività
- Scheda di valutazione
- E-portfolio
- Progetto formativo controfirmato
- Copia dell'attestato di formazione del corso sulla sicurezza del lavoro (esclusi studenti 36 cfu all.5)
Per informazioni in merito alle date di scadenza per il caricamento dei documenti si raccomanda di consultare periodicamente la sezione "Comunicazioni personali" della propria area "Percorsi abilitanti docenti".
In seguito al corretto caricamento dei 5 documenti in piattaforma la segreteria procederà alla convalida dei CFU previsti per il tirocinio.
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Ho iniziato il tirocinio diretto con un progetto formativo da 180 ore/120 ore e ho ricevuto riconoscimento di crediti, come mi devo comportare?
Il tirocinante che abbia ottenuto un riconoscimento crediti a seguito dell'approvazione del progetto formativo, potrà indicare tale riconoscimento all'interno del libretto presenze diario di attività.
Non sarà necessario procedere alla compilazione di un nuovo progetto formativo.
Il riconoscimento dovrà essere indicato nell'apposita sezione "MONTE ORE CON RICONOSCIMENTO TIROCINIO DIRETTO" all'interno dell'ultima pagina del libretto presenze diario di attività.
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A tutti gli studenti è richiesta la compilazione dell'e-portfolio?
Sì, la compilazione andrà effettuata da tutti gli studenti, servendosi dei modelli forniti.
- Per gli studenti dell'all.1 60 cfu e dell'all.5 36 cfu l'e-Portfolio professionale andrà compilato con riferimento alla Scuola in cui è stato svolto il tirocinio diretto.
- Per gli studenti dell'all.2 30 cfu, l'e-Portfolio professionale andrà compilato con riferimento alla Scuola in cui attualmente si presta servizio o in cui si è già prestato servizio.
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Quali attività, oltre alle lezioni in aula, possono essere contemplate ai fini dell'espletamento del tirocinio diretto?
Le principali attività indicate dal DPCM 4 agosto 2023 per il tirocinio diretto sono:
- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.
Al fine di consentire il completamento del primo ciclo dei percorsi di formazione entro il termine previsto, il Ministero ha previsto, a titolo esemplificativo, una serie di attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento:
- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. "Piano Estate", nel caso in cui l'istituzione scolastica vi abbia aderito;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all'integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all'autovalutazione e al miglioramento dei processi, all'orientamento in uscita, all'inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.
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Quali requisiti deve avere il tutor scolastico del tirocinio diretto?
I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche comprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto.
Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti (decreto interministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023).
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È possibile attivare il tirocinio in deroga?
È prevista una deroga ai requisiti nei seguenti casi: "I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto, se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscono di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico" (Art. 6, comma 1, DM 93/2012).
La deroga è prevista sia per il percorso 60 cfu sia per il percorso 36 cfu.
L'assegnazione di un tutor in deroga potrà essere accolta solo se la scuola dispone di un tutor di tirocinio.
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Se nella scuola individuata per il tirocinio diretto non c'è un tutor abilitato alla mia stessa classe di concorso o classe affine?
Sarà necessario individuare una scuola differente nella quale operi un tutor idoneo.
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Quali sono le tempistiche massime per ultimare il tirocinio?
Il tirocinio diretto dovrà terminare entro il 31 Ottobre 2026 per poter accedere alla Prova finale che l'Ateneo organizzerà entro il 31 Dicembre 2026.
Gli studenti potranno caricare i "Documenti di fine tirocinio" nell'apposita area ad attività terminata fino all'8 Novembre 2026 compreso.
A seguito del caricamento, l'Ateneo garantirà la corretta verifica della documentazione caricata e, conseguentemente, l'accesso alla prova finale entro i termini.
Tali scadenze riguardano sia il percorso da 60 CFU – Allegato 1, sia il percorso da 36 CFU – Allegato 5.
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Se non si riuscisse a finire il tirocinio entro il mese di ottobre?
Fermo restando che non è ancora stata pianificata una sessione autunnale per l'espletamento delle prove finali, qualora non si dovesse terminare il tirocinio in tempo si potrà sostenere la prova finale nella prima sessione utile.
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Qual è il massimo delle ore di tirocinio che è possibile svolgere in una giornata/settimana?
Sono consentite al massimo 8 ore al giorno, ovvero 40 ore a settimana, considerando almeno un giorno di riposo.
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Sono iscritto ai 60 CFU All.1 e ho ottenuto il riconoscimento dei 24 CFU, passo al corso 36 CFU All.5?
No, non è previsto alcun cambio di corso; il riconoscimento comporta esclusivamente una riduzione del monte ore.
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Cosa devo fare se non riesco a terminare il tirocinio entro la data indicata nel progetto formativo?
È necessario contattare, almeno due settimane prima della scadenza, l'Ufficio Tirocini all'indirizzo tirocinio.abilitadocenti@uniecampus.it per richiedere la proroga.
L'Ufficio fornirà il modulo da compilare e le successive indicazioni.
Si precisa che le ore di tirocinio svolte al di fuori delle date indicate nel progetto formativo e nell'eventuale successiva proroga non potranno essere riconosciute ai fini del conteggio delle ore riportate nel libretto.
È pertanto importante attendere la formalizzazione della proroga prima di svolgere attività oltre la data di termine prevista.
Qualora il tirocinio venga completato successivamente, il corsista potrà svolgere l'esame finale partecipando alla prima sessione utile che organizzerà l'Ateneo.
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Come può un Istituto Scolastico richiedere il recesso dalla convenzione?
Se un Istituto Scolastico intende richiedere il recesso dalla convenzione può inviare la relativa richiesta all'indirizzo PEC percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it.
Si precisa che tale indirizzo PEC non è dedicato all'invio della convenzione e/o del progetto formativo dei tirocinanti. I documenti devono essere caricati dallo studente direttamente sul Portale eCampus, secondo le modalità indicate nella FAQ n. 8.