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Regolamento del "Centro studi e ricerche sulla crisi d'impresa - CES - CRI"

CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA CRISI D’IMPRESA CES- CRI

REGOLAMENTO DEL “CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA CRISI D’IMPRESA – CES-CRI” (.pdf)


Art. 1 – Costituzione, sede, durata

1. E’ costituito il “CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA CRISI D’IMPRESA” (CES-CRI), in seguito denominato “Centro”, promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università Telematica e-Campus.

2. Il Centro ha sede in Novedrate presso l’Università e-Campus.

3. Il Centro ha piena autonomia organizzativa e finanziaria e opera in regime di autofinanziamento.

4. Il Centro è costituito per la durata di 9 anni, ulteriormente prorogabili.


Art. 2 – Finalità

Premesso che è da tempo diffusa la tendenza, soprattutto negli Stati Uniti ed in molti Paesi dell’Unione Europea, a considerare la crisi dell’impresa non solo come elemento negativo, in quanto indicativo di una “frattura” del sistema, ma anche, soprattutto in presenza di alcune tipologie di crisi, come elemento positivo (valga per tutti l’esempio degli Stati Uniti dove da tempo si parla di “bankrupcy as a strategy”), non è certo paradossale, oggi, pensare alla crisi dell’impresa come strumento di conservazione e/o di trasferimento di valore.

La riforma della legge fallimentare italiana, intervenuta tra il 2005 ed il 2007 a modificare un sistema normativo vigente dal 1942, si muove proprio nella direzione di sostituire la visione penalizzante tipica della procedura fallimentare (tendente ad eliminare sempre e comunque l’impresa insolvente dal mercato) con una visione nuova, che tenga conto delle diverse tipologie di crisi, ampliando notevolmente il ventaglio delle soluzioni alternative al fallimento.

La riforma costituisce, sotto questo aspetto, una “sfida” ed al contempo un’opportunità. Tuttavia, affinché il binomio sfida/opportunità possa diventare fattore di successo per il sistema economico-sociale, è condizione necessaria e preliminare che il nuovo sistema normativo, unitamente agli strumenti economico-gestionali che esso prospetta, venga conosciuto ed assimilato, in un processo che presuppone un vero e proprio mutamento di prospettiva.

Da tali considerazioni nasce la proposta di creare all’interno dell’Università “e-Campus” un centro studi, denominato CES-CRI, una sorta di “laboratorio”, interattivo con il territorio (associazioni di categoria, imprese, banche, ordini professionali, etc.), ma necessariamente aperto al dialogo sul piano nazionale ed internazionale- che si occupi della crisi e del declino dell’impresa da una prospettiva interdisciplinare (giuridica, economica, organizzativa), con particolare riguardo a:

  1. Prevenzione e diagnosi della crisi

  2. analisi degli strumenti a disposizione delle imprese per la prevenzione e la gestione della crisi

  3. ricerca ed individuazione di soluzioni “mirate”

  4. raccolta di informazioni, dati ed elementi (quantitativi e qualitativi) inerenti la crisi

5) elaborazione di modelli di prevenzione, diagnosi e gestione operativa della crisi.

In tale contesto il Il CES-CRI si pone l’obiettivo di monitorare ed analizzare l’evoluzione delle disposizioni normative e delle prassi interpretative in materia di crisi dell’impresa, cogliendone elementi e strumenti innovativi. Particolare attenzione sarà riservata ai criteri di lettura delle norme in forza di rilievi di ordine sistemico, basati sull’analisi del quadro giuridico di riferimento, e delle emergenze del dibattito teorico e politico generato intorno ai fattori di innovazione introdotti. Il CEDIS si candida, altresì, ad essere strumento attivo di analisi delle dinamiche degli scenari e dei contesti specifici su cui impattano le politiche per la crisi dell’impresa, anche in collaborazione con interlocutori istituzionali.


Art. 3 – Obiettivi

Il CES- CRI si propone come Centro di studio della crisi dell’impresa in ambiti strategici quali l’economia, il lavoro, la formazione, e la cultura d’impresa, con particolare attenzione rivolta al tessuto delle Piccole e Medie Imprese (P. M. I.).

La sua attività sarà indirizzata principalmente:

  1. ad analizzare le cause più frequenti che determinano la crisi delle P.M.I., elaborando specifici modelli di classificazione dei dati e di lettura dei comportamenti:

  2. ad individuare li criteri e le linee guida per la scelta degli strumenti più adeguati per la composizione ed il superamento della crisi;

  3. ad analizzare la struttura giuridico-negoziale ed i contenuti gestionali, finanziari ed operativi dei piani di concordato (artt.160 ss., l.f.), degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento (art.67, comma 3, lett. d, l.f.), nonché della transazione fiscale (art.182-ter, l.f.);

  4. ad esaminare le nuove figure di “esperti” della crisi dell’impresa, che la riforma della legge fallimentare introduce in tutte le procedure, individuando le caratteristiche che tale figura deve possedere al fine di creare una categoria professionale, all’interno di quelle indicate dalle nuove disposizioni normative, adeguatamente dotata di competenze e capacità;

  5. ad esaminare in parallelo il ruolo del professionista dell’impresa, chiamato ad assistere l’imprenditore nel momento della diagnosi della crisi e della scelta dello strumento più appropriato;

  6. a predisporre linee- guida operative per la redazione dei suddetti piani ed accordi.


Trasversalmente rispetto agli ambiti settoriali di specifico interesse il CES-CRI si propone di agire come elemento a rinforzo del sistema delle conoscenze. Stante la funzione di monitoraggio e di analisi dei contesti su cui impatta l’azione del Legislatore, nonché di rilevazione degli effetti delle politiche del diritto e degli interventi istituzionali in tema di crisi dell’impresa , il CES-CRI si configura, altresì, come soggetto attivo nel processo di “policy making”, nelle sue diverse forme. Da qui, più specificamente, la sua azione sul piano strategico-progettuale, come strumento di supporto alla definizione, ridefinizione e implementazione delle politiche programmatiche, in raccordo con gli enti territoriali coinvolti ai diversi livelli in cui si esplicano le strategie settoriali di intervento (locale, regionale, nazionale, comunitario, internazionale). In particolare l’orizzonte multidisciplinare di riferimento dell’attività conoscitiva, analitica e valutativa, come sopra prefigurate, potenzia la funzione propulsiva del Centro Studi rispetto al mondo accademico, agli altri centri di ricerca, al sistema delle P.M.I, ai fini dello sviluppo integrato di progettualità inserite anche nel panorama della programmazione comunitaria ed extra UE.

Il CES-CRI si pone, infine, come strumento di dffusione, sensibilizzazione e formazione, attraverso la promozione e l’organizzazione di incontri, convegni e tavole rotonde sui temi attinenti agli ambiti di azione individuati; la produzione di materiale documentale e di pubblicazioni a valenza scientifica e divulgativa e la realizzazione di seminari tematici.


Art. 4 – Attività e soggetti coinvolti

L’attività dell’osservatorio potrà consistere in particolare nella realizzazione di:

-seminari ed incontri di aggiornamento (formazione permanente e formazione “mirata”);

- un convegno annuale di confronto e di sintesi dei risultati e delle prassi operative (in particolare della giurisprudenza);

- progetti di ricerca di più ampio respiro, da realizzare sulla scorta dei dati raccolti presso le associazioni di categoria del territorio (Como, Lecco, Monza Varese);

- collaborazione con Tribunali ed altre istituzioni territoriali;

- un “master” destinato alla creazione di figure professionali specializzate per affrontare la crisi di impresa.

Alla realizzazione delle attività del Centro potranno partecipare, come meglio spiegato negli articoli che seguono:

-Docenti e-Campus e loro collaboratori

-Professionisti

-Magistrati

-Docenti esterni e loro collaboratori

-Operatori economici

-Banche operanti sul territorio

-Associazioni di categoria (Confindustria, Api, associazione Artigiani etc.)


Art. 5 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

1. Direttore scientifico

2. Coordinatore operativo

3. Professori e ricercatori

La durata degli organi del Centro è triennale.

La cessazione anticipata della carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante degli organi del Centro non pregiudica la durata ordinaria dell’organo stesso.


Art. 6 – Direzione scientifica

1. Il Direttore scientifico del Centro è nominato dal senato accademico tra i professori che afferiscono allo stesso e si propongono come candidati alla sua direzione.

2. Il Direttore scientifico permane in carica per la durata di 3 anni, ha la rappresentanza del Centro e nomina il Coordinatore operativo dello stesso.

3. Il Direttore scientifico predispone il programma delle attività di ricerca, lo schema di bilancio preventivo e di rendiconto consecutivo, redige la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte nel Centro.


Art. 7 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo viene nominato dal Direttore scientifico.

2. il Coordinatore operativo provvede a dare attuazione al programma annuale delle attività di ricerca stabilite con il Direttore scientifico.

3. Il Coordinatore operativo promuove tutte le attività del Centro e ne coordina i servizi, ordina quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione.


Art. 8 – Ricercatori

Al Centro possono afferire:

1. Professori e ricercatori dell’università e-Campus, i quali dichiarino la loro volontà di partecipare alle attività del Centro e la cui richiesta venga accolta dal Direttore scientifico.

2. Professori e ricercatori di altri Atenei, i quali facciano espressa richiesta di partecipare alle attività del Centro, previa valutazione della richiesta stessa ed accoglimento da parte del Direttore scientifico.

2. Professionisti ed esperti di fama nazionale e internazionale negli ambiti scientifici di interesse del Centro, sempre previa valutazione del Direttore scientifico.


Art. 9 – Fonti di finanziamento

Il Centro svolge le sue attività con l’obiettivo dell’autofinanziamento avvalendosi di risorse provenienti da:

- Contributi dell’Università e-Campus.

- Attività per conto terzi.

- Convenzioni e contratti.

- Corrispettivi della vendita di pubblicazioni.

- Contributi di iscrizioni e partecipazione a iniziative scientifiche o formative realizzate dal Centro.

- Contributi individuali.

- Atti di solidarietà.


Art. 10 – Scioglimento del Centro

1. lo scioglimento del Centro avviene alla scadenza prestabilita dall’Art.1, salvo non venga previsto scioglimento anticipato con delibera del senato accademico.

2. Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento del Centro viene devoluto alla Facoltà promotrice.


Art. 11 – Prosecuzione delle attività

Non meno di 4 mesi prima della scadenza finale dettata dall’Art. 1, il senato accademico può

deliberare la prosecuzione dell’attività del contro oltre le suddette scadenze, stabilendone una

ulteriore.


Art. 12 – Norme finali

Eventuali modifiche al presente Regolamento o l’ammissione al Centro di nuove sedi universitarie

possono essere proposte e successivamente approvate con delibera del senato accademico dell’Università e-Campus.