ATENEO

Regolamento valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 230/2005

 

REGOLAMENTO VALUTAZIONE COMPARATIVA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (pdf)

 

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento da parte dell’Università telematica e-
Campus di Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della Legge 04.11.2005 n. 230, d’ora in poi definiti ricercatori a tempo determinato.

Art. 2
NATURA DEL RAPPORTO
1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università telematica eCampus ed il ricercatore a tempo
determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e
previdenziale.
2. L’Università provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti universitari di ruolo.

Art. 3
FINALITA’ DEL RAPPORTO E CARATTERISTICHE DEL BANDO
1. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del precedente articolo è finalizzata allo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica.
2. Il bando per il conferimento del contratto mediante valutazione comparativa è emanato dal
Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore) su delibera degli organi competenti.
3. Il bando determina la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e dispone che per i candidati
stranieri sia richiesta la conoscenza della lingua italiana.
4. Il bando può precisare, entro il settore scientifico-disciplinare, la preferenza nei riguardi di uno o
più specifici ambiti di ricerca fra quelli compresi nella declaratoria del settore stesso .
5. L’attività di didattica deve essere svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel
bando di concorso o in settori affini.
6. Il carico didattico del ricercatore a tempo determinato non deve essere inferiore a 30 cfu. Il carico
didattico può tuttavia essere inferiore a quello richiesto, purché siano state soddisfatte le esigenze
didattiche dell’Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile per attività di didattica frontale,
ove per didattica frontale si intendono seminari, lezioni sincrone e asincrone e di ricevimento in
aula virtuale.

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati, italiani e stranieri, in possesso dei
seguenti requisiti: titolo di dottore di ricerca o equivalente o diploma di specializzazione,
conseguito in Italia o all’estero.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura, studiosi in possesso della laurea magistrale o
equivalente di elevata qualificazione scientifica, che sarà valutata dalle commissioni giudicatrici in
presenza delle condizioni e dei titoli indicati al successivo art. 7.
3. I titoli di cui al comma precedente devono essere coerenti con il settore scientifico disciplinare
oggetto della selezione.
4. E’ richiesta inoltre la buona conoscenza di una o più lingue straniere individuate dai corsi di
laurea proponenti e, per candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
6. L’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è disposta con motivato
decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore) e notificata all’interessato.

Art. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, redatte in carta libera, devono essere
inviate al Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore) entro e non oltre il termine di
presentazione del bando.
Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso.
I bandi sono pubblicati all’Albo di Ateneo, sul sito internet dell’Ateneo e, non appena verrà predisposta
l’apposita sezione, sul sito del MIUR.
Alla domanda devono essere allegati:
a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall’elenco delle pubblicazioni;
b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 6
COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, è composta da tre
professori di ruolo interni ed esterni, almeno uno dei quali appartenente al settore scientifico
disciplinare per il quale è richiesto il conferimento del contratto o a un settore scientifico-disciplinare
affine.
2. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di
incompatibilità e conflitto di interessi.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore.

Art. 7
SELEZIONE
1. La selezione è effettuata previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. I criteri di valutazione devono essere, nella prima seduta (seduta preliminare), definiti dalla
Commissione giudicatrice e pubblicizzati sul sito Web dell’Ateneo, almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della Commissione.
3. Tali criteri, con riferimento anche a parametri riconosciuti in ambito internazionale, sono quelli
previsti dall’art. 4 comma.2 del D.P.R. 25.3.2000, n. 117, ossia:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare
per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica delle pubblicazioni e della collocazione editoriale delle pubblicazioni e
loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
e inoltre:
f) eventuale partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali;
g) tipologia dell’eventuale attività didattica svolta ed eventuale produzione di materiale didattico.
4. In assenza del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, conseguiti in
Italia o all’estero o equipollenti, la elevata qualificazione didattica e scientifica di cui
all’art. 4 deve essere comprovata da un adeguato periodo di esperienza nella ricerca e
nella didattica dopo il conseguimento del diploma di laurea (per esempio, ammissione e
frequenza per almeno 2 anni a un dottorato di ricerca; titolarità di assegni di ricerca per
almeno 2 anni; espletamento di insegnamenti universitari per almeno 2 anni; o simili).
5. I titoli da valutare specificatamente, oltre ai titoli scientifici, sono quindi:
a) il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero ovvero
l’ammissione e la frequenza a un dottorato di ricerca per almeno 24 mesi;
b) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
c) l'attività didattica e di ricerca svolta in Italia o anche all'estero;
d) la titolarità di contratti di collaborazione ad attività di ricerca, stipulati ai sensi dell’art.
51 della Legge 449/1997 (assegni di ricerca), per almeno 24 mesi, anche non continuativi;
e) l'espletamento di insegnamenti universitari in virtù di contratti stipulati ai sensi delle
disposizioni vigenti per almeno 24 mesi, anche non continuativi;
f) la mobilità geografica, interdisciplinare ed intersettoriale;
g) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
h) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
i)il coordinamento di iniziative in campo scientifico e didattico, svolte in ambito nazionale ed
internazionale.
La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini del
concorso, oltre quelli di cui al punto precedente.
6. I titoli didattici e scientifici di cui sopra devono essere attinenti al settore scientifico disciplinare
oggetto del bando e devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura
7. Al termine della valutazione dei titoli la commissione, che ha anche facoltà di non indicare alcun
candidato, di norma individua, a maggioranza, fino a 3 candidati ritenuti più meritevoli ai fini della
selezione.
8. Tali candidati saranno convocati, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, per un colloquio di
discussione dei titoli scientifici. Nel corso del colloquio, la commissione procederà alla verifica della
conoscenza di una o più lingue straniere indicate dal bando.
9. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti, dichiara il candidato vincitore. Nel caso non risultasse idoneo alcun candidato, potrà
essere riemesso il bando.

Art. 8
APPROVAZIONE DEGLI ATTI
1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi
individuali e collegiali.
2. Il Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore), entro trenta giorni dalla consegna, con
proprio decreto accerta la regolarità formale degli atti, approva gli atti della procedura e dichiara il
vincitore. In caso di irregolarità o vizi di forma il Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore)
provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine
perentorio per la regolarizzazione.
3. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (o
Rettorale) di approvazione atti nonché i verbali dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati,
sono pubblicati sul sito Web dell'Ateneo. Comunicazione scritta relativa al provvedimento di
approvazione atti è trasmessa alla Facoltà interessata e al candidato vincitore.
4. Nel caso in cui entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti il vincitore
rinunciasse alla nomina, l’Università può procedere, entro e non oltre i successivi sessanta giorni,
all’individuazione di un secondo candidato idoneo seguendo la graduatoria oppure provvedere
all’emanazione di un nuovo bando.

Art. 9
STIPULA DEL CONTRATTO
1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, il candidato
risultato vincitore è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro.
2. Il contratto deve indicare
a) la durata, con l’indicazione della data di inizio e del termine finale, del rapporto di lavoro;
b) la tipologia di prestazione richiesta;
c) la retribuzione ed il monte ore dedicato alle attività di ricerca e di didattica;
d) le clausole di risoluzione nell’ipotesi indicata al successivo art. 14.
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato e dal
Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore).

Art. 10
DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO
Il contratto ha durata massima triennale e può essere rinnovato per una durata complessiva di sei anni.
Il rinnovo è proposto al CTO (Facoltà) dal Coordinatore del corso di laurea interessato, corredato:
a) da un giudizio positivo, formulato dal Coordinatore del corso di laurea che ha richiesto il bando,
sull’eventuale didattica svolta dal contrattista.
b) dalla valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dal contrattista effettuata da una
Commissione, composta ai sensi del successivo art. 11;

Art. 11
COMMISSIONE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
Ai fini del rinnovo del contratto, la Commissione esaminatrice è composta da tre membri, nominati dal
Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (Rettore).
La Commissione deve costituirsi entro 120 giorni dalla scadenza del contratto.

Art. 12
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente i parametri per il trattamento economico dei
contratti, secondo la normativa vigente.

Art. 13
TRATTAMENTO GIURIDICO
1. Il contratto di cui al presente regolamento non è cumulabile con analoghi contratti, anche presso altre
sedi Universitarie, né con gli assegni di cui all’art. 51 della legge 449/1997 o con le borse di ricerca
post lauream.
2. Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori a tempo
indeterminato, e per il regime autorizzativi si applica quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001 e
dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti”.

Art. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è determinata:
a. dalla scadenza del termine;
b. dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento
della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
c. dalla valutazione negativa dell’attività svolta.

Art. 15
RAPPORTO DI LAVORO
Il Ricercatore a tempo determinato presta la propria opera di ricerca e di didattica secondo quanto
stabilito dal contratto e nell’ambito della programmazione degli organi competenti.

Art. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Università telematica eCampus – Ufficio Concorsi – per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.

Art. 17
NORME TRANSITORIE E FINALI
Il presente regolamento verrà modificato in ossequio ai criteri che saranno eventualmente definiti dal
decreto attuativo previsto dall’art. 14 della L. n.230 del 4.11.2005.

Art. 18
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al decreto del Presidente del Comitato
Tecnico Ordinatore (Rettorale).

Dato a Novedrate, 16 novembre 2009