ATENEO

Regolamento del tirocinio

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO

 

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO (pdf)


L’Università degli Studi eCampus, in conformità all’Art.18 della Legge 24 Giugno 1997, n° 196 e al
successivo Regolamento di attuazione (D.M. 142/98), promuove tirocini formativi presso imprese ed
enti, finalizzati al completamento della preparazione accademica degli studenti e all’approfondimento
della loro formazione professionale specifica.

Art. 1
Il numero di crediti attribuiti al tirocinio è indicato nel Piano di Studi Statutario.
L’unità di misura con cui le attività sono qualificate è il credito (1 CFU = 25 ore).
Durata minima: 1 mese.
La durata dei tirocini può comunque variare in base al progetto formativo e può estendersi fino a un
massimo di 12 mesi.
Gli orari di lavoro vengono generalmente concordati fra il tirocinante ed il soggetto ospitante, tenuto
conto delle esigenze di entrambi e degli orari aziendali.
Ai sensi del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 Marzo 1998 n° 142:
“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui dell’art. della legge 24
Giugno 1997, n° 196, sui tirocini formativi e di orientamento“ si precisa quanto segue:
In base all’Art. 1: “I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda,
nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato, compreso tra sei e diciannove, non più di
due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10%
dei suddetti dipendenti contemporaneamente”.

Art. 2
Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della struttura ospitante, il tipo e le
modalità di partecipazione sono concordati tra un docente del Corso di Laurea, denominato
“supervisore” e il responsabile della struttura ospitante denominato “tutor aziendale”.
Al termine del tirocinio lo studente presenterà una Relazione sintetica sull’attività svolta ed un
questionario sul soggetto ospitante.
Il supervisore dovrà:
- stabilire, insieme allo studente, l’obiettivo formativo del tirocinio;
- convalidare l’attività svolta sulla base della documentazione prodotta.
Il tutor aziendale dovrà:
- assicurare il corretto inserimento professionale del tirocinante nella struttura stessa;
- esprimere la valutazione dell’attività di tirocinio svolta compilando l’apposito questionario.

Art. 3
Lo Stage è facoltativo e rientra tra le ulteriori attività formative a libera scelta, di cui l’Art.10, comma
1, lettera d, del D.M. 509/99.
L’attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego, né deve essere comunque sostitutivo di
manodopera aziendale o di prestazione professionale. Gli obiettivi formativi sono naturalmente
funzionali ai profili professionali definiti dai corsi di Laurea.

Art. 4
Sede del tirocinio deve essere un ente pubblico o privato o un’azienda in cui si svolgono attività
attinenti alle competenze dello studente. I rapporti tra l’Università e le strutture ospitanti devono essere
regolati da apposite convenzioni (vedi schema convenzioni generale); qualora un’Azienda presso la
quale svolgere il tirocinio non fosse convenzionata, è necessario stipulare tale convenzione con
l’Ateneo prima che il tirocinio possa avviarsi.
Sulla base della convenzione stipulata lo studente dovrà fare domanda di tirocinio tramite un
supervisore universitario. La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo, nel quale verrà
richiesto di specificare: la struttura in cui si vuole svolgere il tirocinio, il progetto e il periodo di
effettuazione.
Per il tirocinio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche possono essere ritenute idonei,
quali soggetti ospitanti, enti pubblici o privati o aziende all’interno dei quali operi almeno uno
psicologo iscritto alla sezione A dell’albo professionale da almeno due anni.

Art. 5
Riconoscimento dei Crediti Formativi:
Vari e diversamente programmati sono gli accreditamenti dei crediti formativi per ciascuna Facoltà:
LAUREA in INGEGNERIA CIVILE:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 125 ore che vale 5 crediti formativi.
LAUREA in INGEGNERIA INFORMATICA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 225 ore che vale 9 crediti formativi
LAUREA in INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 225 ore che vale 9 crediti formativi.
LAUREA in INGEGNERIA ENERGETICA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in LETTERATURA, MUSICA E SPETTACOLO:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in ECONOMIA E COMMERCIO:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in PSICOECONOMIA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 250 ore che vale 10 crediti formativi.
LAUREA in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 300 ore che vale 12 crediti formativi.
LAUREA in SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 200 ore che vale 8 crediti formativi.
LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA:
E’ previsto un tirocinio formativo pari a 125 ore che vale 5 crediti formativi.

Art. 6
Tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l’Università eCampus (studenti, perfezionandi,
dottorandi, specializzandi, dottori di ricerca, stagisti…) sono coperti da INAIL (assicurazione infortuni)
e da una Società Assicuratrice (assicurazione infortuni e responsabilità civile).

Art. 7
Si ricorda agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per poter essere
ammessi all’Esame di Stato Sezione B, i laureati devono aver compiuto un tirocinio della durata di 6
mesi continuativi (500 ore, pari a 20 CFU).
Il tirocinio intra-Laurea di 300 ore (pari a 12 CFU) è da considerarsi solo come piano formativo per il
conseguimento della Laurea.
L’iscrizione nella sezione A dell’Albo è subordinata al superamento di apposito Esame di Stato, per
l’ammissione al quale è necessaria la laurea magistrale e il tirocinio della durata di un anno.

Art. 8
Per essere ammesso al tirocinio lo studente dovrà aver acquisito almeno 100 dei 180 crediti formativi
previsti per il conseguimento della laurea triennale.

Art. 9
In caso di assenza per malattia, il tirocinante è tenuto ad avvertire la Segreteria Didattica ed il proprio
supervisore e a recuperare i giorni di assenza.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Sempre in caso di
incidente, anche lo studente tirocinante si impegna a segnalarlo tempestivamente all’Università ed
all’Azienda trasmettendo loro la necessaria documentazione.

Art. 10
Durante il periodo di tirocinio il regolare svolgimento dello stesso dovrà essere documentato
sull’apposito “libretto di tirocinio” rilasciato dalla Segreteria Studenti. Alla fine del periodo di tirocinio
il libretto dovrà essere consegnato in Segreteria debitamente controfirmato dal tutor aziendale e dal
supervisore universitario.

Art. 11
Allo studente è concesso sostenere esami di profitto nel corso della durata dello Stage; le suddette
giornate sono, a tutti gli effetti, considerate lavorative.
Sarà cura dello studente richiedere, all’Ufficio Stage, il modulo di “giustificazione”, che sarà compilato
dal docente e che dovrà essere allegato al modulo registro presenze.

Art. 12
Il tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella convenzione tra Università e soggetto ospitante,
deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il tirocinante deve mantenere, durante e dopo lo Stage, la massima riservatezza per quanto attiene ai
dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.
Ove è presente presso il soggetto ospitante un codice di comportamento, ovvero un regolamento
interno, il tirocinante è tenuto a sottoscriverlo e a rispettarlo.

Dato a Novedrate, 16 novembre 2009