Lo statuto
Titolo I – Principi Generali
Art. 1
(Istituzione e fonti normative)
1.1 È istituita la Università Telematica non statale e-Campus, di seguito denominata ‘Università e-Campus’, con sede centrale in Novedrate (Como).
1.2 L’Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla ‘Fondazione e-Campus per l’università e la ricerca’, di seguito denominata ‘Fondazione’, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
1.3 L’Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall’art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell’art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.
1.4 Sono fonti normative specifiche dell’Università e-Campus:
- le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull’istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- il presente statuto;
- i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus.
Art.2
(Finalità e attività)
2.1 L’Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l’utilizzo delle metodologie dell’educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.
2.2 L’Università e-Campus organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione –di lavoro, di residenza, di salute – non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attività in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.
2.3 L’attività formativa dell’Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.
Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.
2.4 L’Università e-Campus cura l’istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresì la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.
2.5 L’Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:
- Laurea (L);
- Laurea magistrale (LM);
- Diploma di specializzazione (DS);
- Dottorato di ricerca (DR);
- Master universitario di primo e secondo livello.
2.6 L’Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2.7 L’Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica e organizzativa.
2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l’Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.
2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l’ottimale gestione delle risorse disponibili, l’Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche,didattiche e amministrative.
Art.3
(Sistema e-learning dell’Università e-Campus)
3.1 L’Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.
3.2 L’esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica– e perciò di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale– nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.
3.3 La piattaforma tecnologica–cioè l’ambiente software che nell’Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione–nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti già nella fase di progettazione della piattaforma stessa.
La piattaforma e-learning dell’Università e-Campus, nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di modelli esistenti, ma è completata, integrata e supportata tecnicamente dal ‘Centro servizi e-learning’ di cui all’art. 24, comma 3.
3.4 La piattaforma organizzativa risponde all’esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell’e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità.
Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.
Art.4
(Commissione didattica permanente)
4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus provvede a costituire una Commissione didattica permanente composta da docenti dell’Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal Consiglio stesso o proposti dal Senato accademico.
Art.5
(Associazione ‘Amici dell’Università e-Campus’)
5.1 L’Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l’associazione non a fine di lucro ‘Amici dell’Università e-Campus’.
Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione ‘Amici dell’Università e-Campus’ si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l’associazione ritenga utili per la valorizzazione dell’ateneo.
In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell’associazione i membri del Senato accademico,delle Facoltà e del Consiglio d’Amministrazione dell’Università e-Campus.
Art.6
(Patrimonio e mezzi finanziari)
6.1 L’Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.
6.2 Al mantenimento dell’Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.
6.3 Allo sviluppo dell’Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l’impegno dell’ente promotore.
Titolo II - Organi Centrali di Governo
Art.7
(Organi di governo)
7.1 Gli organi di governo dell’Università e-Campus sono:
- il Presidente dell’Università e-Campus;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Rettore;
- il Senato accademico.
Art.8
(Presidente dell’Università e-Campus)
8.1 Il Presidente dell’Università e-Campus è nominato dal Presidente onorario della Fondazione.
8.2 Il Presidente dell’Università e-Campus è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.
8.3 Il Presidente dell’Università e-Campus in particolare:
1. promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell’Università e-Campus;
2. provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie;
3. ha la rappresentanza legale dell’Università e-Campus.
Art.9
(Consiglio di Amministrazione – Composizione)
9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell’Università e-Campus.
9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:
1. del Presidente dell’Università e-Campus che ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. di due o più persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
3. del Rettore;
4. di un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell’istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del Consiglio.
9.4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica due anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
9.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del biennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
9.6 Il Consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.
9.7 Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art.10
(Consiglio di Amministrazione – Funzionamento)
10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a quattro.
10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
10.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
Art.11
(Consiglio di Amministrazione – Competenze)
11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
11.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
- determinare le strategie generali di sviluppo dell’Università e-Campus e deliberare i relativi programmi;
- deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facoltà;
- deliberare il regolamento generale di ateneo;
- deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell’Università e-Campus che possono essere affidati a una società di gestione;
- approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
- nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;
- nominare i membri della Commissione didattica permanente di cui all’art. 4.
11.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
1. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’Università e-Campus;
2. nominare il Rettore, su proposta del Presidente onorario della Fondazione;
3. nominare un Direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;
4. deliberare l’attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (Facoltà e relativi corsi di studio) dopo l’avvenuta approvazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
5. deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà;
6. deliberare gli organici del personale docente e non docente;
7. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami.
8. deliberare l’attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all’estero, nel rispetto della normativa vigente;
9. eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica tre anni e può essere confermato.
11.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
1. su proposta del Senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;
2. su proposta dei Consigli di Facoltà, in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell’attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
3. in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
4. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
5. in ordine all’accettazione di donazioni, eredità e legati;
6. su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.
Art.12
(Rettore)
12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
12.2 Il Rettore dura in carica due anni e può essere confermato.
12.3 Il Rettore:
1. rappresenta l’Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
2. cura l’osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l’ordinamento universitario;
3. vigila sull’espletamento dell’attività didattica e scientifica;
4. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;
5. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
6. assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
7. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica dell’Università e-Campus;
8. stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
9. nomina i Presidi di Facoltà;
10. esercita l’attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
11. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
12. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell’Università e-Campus.
12.4 Il Rettore può conferire a uno o più professori l’incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell’Università e-Campus rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.
12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell’Università e-Campus nell’espletamento delle funzioni di sua competenza.
12.6 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art.13
(Senato accademico)
13.1 Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.
L’ordine dei giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus.
Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, può, altresì, partecipare il Presidente del Consiglio d’Amministrazione o un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.
13.2 In particolare compete al Senato accademico:
1. proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo statuto dell’Università e-Campus in materia didattica e scientifica;
2. deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall’Università e-Campus, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
3. proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell’Università e-Campus;
4. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell’Università e-Campus;
5. stabilire gli indirizzi dell’attività di ricerca;
6. proporre le chiamate dei professori di ruolo;
7. esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
8. adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.
Titolo III - Strutture Didattiche, di Ricerca e di Servizio
Art.14
(Facoltà)
14.1 Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell’ambito del presente statuto. Alle Facoltà competono – secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo – le decisioni in merito all’organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.
14.2 Alle Facoltà compete, inoltre, l’organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art.15
(Organi delle Facoltà)
15.1 Sono organi delle Facoltà:
il Consiglio di Facoltà;
- il Preside di Facoltà;
- i Consigli dei corsi di studio;
- i Direttori dei corsi di studio.
Art.16
(Consiglio di Facoltà)
16.1 Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside che lo presiede e dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà stessa.
16.2 Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.
16.3 Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.
16.4 In particolare, compete al Consiglio di Facoltà:
- eleggere il Preside di Facoltà;
- nominare i Direttori dei corsi di studio afferenti alla Facoltà;
- proporre al Consiglio di Amministrazione:
- le modalità di ammissione degli studenti ai corsi;
- gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell’attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- proporre al Senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;
- formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;
- esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:
- le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;
- le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.
Art.17
(Preside di Facoltà)
17.1 Il Preside di Facoltà è eletto dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto ed è nominato dal Rettore. Dura in carica un biennio e può essere confermato.
17.2 La seduta per l’elezione del Preside è convocata e presieduta dal Decano della Facoltà.
17.3 Il Preside:
- rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l’attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
- convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
- è membro di diritto del Senato accademico;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
Art.18
(Consigli dei corsi di studio)
18.1 Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio sono costituiti i Consigli di corso di studio.
18.2 I Consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.
Art.19
(Direttori dei corsi di studio)
19.1 I Direttori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio di Facoltà di afferenza, su proposta dei docenti del corso stesso. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di ateneo; le competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.
Art.20
(Dipartimenti e Istituti)
20.1 I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell’attività di ricerca e di sostegno all’attività didattica.
20.2 Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a più Facoltà.
20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all’attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo Dipartimento e a un solo Istituto.
20.4 Sono organi del Dipartimento e dell’Istituto:
- il Direttore;
- il Consiglio di Dipartimento e di Istituto.
20.5 La costituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.
Art.21
(Centri di ricerca)
21.1 I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.
21.2 L’Università e-Campus può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato accademico; l’organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Art.22
(Strutture di servizio)
22.1 Appartengono alle strutture di servizio:
- la Biblioteca;
- il Centro servizi e-learning;
- le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.
22.2 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L’organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
22.3 Il Centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell’Università e-Campus. L’organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo IV - Professori, Ricercatori e Tutor Didattici
Art.23
(Attività didattica e di ricerca)
23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell’ambito dell’insegnamento ufficiale.
23.2 L’attività di ricerca è compito primario di ogni docente dell’Università e-Campus.
23.3 L’Università e-Campus fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.
Art.24
(Professori e ricercatori)
24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate, sentito il parere del Rettore.
Art.25
(Docenti a contratto)
25.1 I contratti di cui al comma 1 dell’art. 25 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.
25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università e-Campus che li stipula.
Art.26
(Tutor didattici)
26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell’apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:
- come guida e consulenza individuale;
- come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti, cioè di una comunità di apprendimento;
- come monitoraggio dell’andamento complessivo del gruppo di studenti.
26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalità del loro contratto di assunzione.
26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.
26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella Carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell’avvio dello stesso.
26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
26.6 L’Università e-Campus può istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purché di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l’utilizzo di tutor.
Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovrà essere regolata da apposita convenzione che determinerà i criteri, le modalità, i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilità.
Titolo V - Strutture amministrative e di verifica
Art.27
(Strutture amministrative)
27.1 L’organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
27.2 Il Direttore generale, ove nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 punto 3 del presente Statuto:
1. formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l’attuazione dei programmi stessi;
2. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.
27.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.
Art.28
(Nucleo di valutazione di ateneo)
28.1 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
28.2 Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.
28.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell’Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.
28.4 L’Università e-Campus assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art.29
(Sistema di valutazione esterno)
29.1 L’Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.
Art.30
(Collegio dei revisori dei conti)
30.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell’Università e-Campus.
Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.
30.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione.
30.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.
Titolo VI - Norme Transitorie e Finali
Art.31
(Disposizioni applicabili in via transitoria)
31.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus sono svolte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
31.2 In sede di prima applicazione del presente statuto e per un periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà vengono demandate a un Comitato tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima fascia e due di seconda fascia nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
31.3 Il Presidente del Comitato ordinatore, che per lo stesso periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di Rettore, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i professori di prima fascia del Comitato stesso.
31.4 Il Comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all’atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.
Art.32
(Devoluzione del patrimonio)
32.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’Università e-Campus dovesse cessare l’attività o essere privata della personalità giuridica o dell’autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione alla Fondazione.
Art.33
(Entrata in vigore)
33.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.