Regolamento delle procedure per il reclutamento

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI
UNIVERSITARI NONCHE’ PER I TRASFERIMENTI E PER LA MOBILITA’ INTERNA.

 

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI NONCHE’ PER I TRASFERIMENTI E PER LA MOBILITA’ INTERNA (pdf)

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di copertura, da parte dell’Università telematica Ecampus,
di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario mediante
reclutamento, trasferimento e mobilità per quanto non disciplinato dalla normativa vigente
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a. per "Rettore" il Rettore dell’Università telematica E-campus.
b. per "Ministero" e "Ministro" il Ministero ed il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
c. per "Università" l’Università telematica E- campus,
d. per "CUN" il Consiglio Universitario Nazionale.
e. per "trasferimento" si intende la copertura del posto con passaggio di docenti o ricercatori in servizio
presso altra Università;
f. per "mobilità interna" si intende la procedura mediante la quale, i professori di ruolo ed i ricercatori
dell’Università, possono, a domanda, cambiare settore scientifico-disciplinare pur rimanendo nella
Facoltà di appartenenza.
g. per "mobilità interfacoltà" si intende la procedura mediante la quale, i professori di ruolo ed i
ricercatori dell’Università, possono cambiare Facoltà mantenendo il settore di inquadramento.

Art. 2 - Programmazione
Le Facoltà, sulla base della disponibilità di risorse complessive assegnate dal Consiglio di
Amministrazione, per soddisfare le esigenze didattiche e di ricerca, deliberano l’istituzione di posti di
personale docente di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario. Le suddette delibere saranno
successivamente approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Deliberazioni
1. Le deliberazioni sulla destinazione dei posti, sulla scelta della modalità di copertura e sulle chiamate
sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte nella composizione
limitata per i posti di professore ordinario ai professori ordinari e straordinari; per i posti di professore
associato ai professori ordinari, straordinari, ed associati confermati e non confermati; per i posti di
ricercatore universitario ai professori ordinari, straordinari, associati confermati e non confermati ed ai
rappresentanti dei ricercatori universitari.
3. La deliberazione della procedura di copertura del posto di professore di prima e seconda fascia può
comprendere anche la tipologia dell’impegno didattico e scientifico richiesto.

Art. 4 – Motivazione
1. Le deliberazioni di cui all’articolo 2 del presente Regolamento sono motivate da esigenze didattiche
e scientifiche della Facoltà.
2. Qualora vi siano più candidati, la scelta è effettuata mediante una valutazione comparativa del
curriculum complessivo.

Art. 5 – Nomine
1. La nomina, il trasferimento, la mobilità interna ed interfacoltà sono disposti con Decreto Rettorale e
decorrono dal 1° di novembre successivo, salvi casi di motivate esigenze didattiche e di ricerca.
2. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altre Università, l’anticipo della decorrenza può
essere disposto solo sulla base di un accordo tra gli Atenei interessati previo nullaosta della Facoltà di
provenienza.
3. Nel caso di mobilità da effettuarsi in corso d’anno il passaggio ad altra Facoltà è consentito previo
nullaosta di quella di provenienza.

RECLUTAMENTO
Art. 6 – Procedura di valutazione comparativa
1. La procedura di valutazione comparativa viene indetta, su delibera del Consiglio di Facoltà, in
presenza dei presupposti di cui alla parte prima del presente Regolamento, con provvedimento del
Rettore di cui viene dato Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La delibera del Consiglio di Facoltà, che chiede l’avvio della procedura di valutazione comparativa,
oltre alla disponibilità di risorse dovrà specificare:
a. Il ruolo e il settore scientifico-disciplinare relativo al posto oggetto del bando;
b. per le procedure di valutazione comparative a posti di prima e seconda fascia l’eventuale tipologia
dell’impegno didattico e scientifico richiesto, ai soli fini della chiamata di uno degli idonei;
c. l’eventuale limitazione al numero di lavori scientifici che il candidato può sottoporre a valutazione.
3. Le domande dovranno essere spedite, entro il termine perentorio fissato dal bando stesso, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, corriere o qualsiasi altro mezzo idoneo a
certificare la data di partenza.
4. Scaduto tale termine il Consiglio di Facoltà designa un componente della Commissione giudicatrice
che deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesta la procedura di
valutazione comparativa. In mancanza di un docente inquadrato nello specifico settore e quando il
numero degli eleggibili per ciascuna qualifica e ciascun settore sia inferiore a cinque, secondo quanto
indicato all’art. 3 – comma 9 - del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000, si designa un componente
appartenente ad un settore giudicato affine con Decreto del Ministro su proposta del C.U.N.

Art. 7 – Bando
Il bando per l’indizione della procedura di valutazione comparativa riporta in particolare:
a. la Facoltà che ha richiesto la valutazione comparativa, il settore scientifico-disciplinare per il quale
essa è disposta;
b. la tipologia d’impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei
da parte della medesima;
c. i termini e le modalità di presentazione della domanda;
d. i requisiti per l’ammissione alla procedura per la copertura del posto;
e. l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la
valutazione. L’inosservanza di tale limite comporta l’esclusione del candidato dalla procedura così
come previsto all’art. 2 – comma 6 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000
f. le prove previste a seconda del ruolo per il quale il posto è bandito.

Art. 8 – Commissioni Giudicatrici
La composizione e l’elezione delle Commissioni Giudicatrici sono disciplinati dalla Legge 3 luglio
1998 n°210 e dal D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.

Art. 9 – Lavori delle Commissioni Giudicatrici
1. Le Commissioni Giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sei mesi dal giorno successivo
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione
dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Il Rettore, con provvedimento motivato, nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine
prorogato, ove non sia stata richiesta e accettata alcuna proroga, avvia le procedure per la sostituzione
d’ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori secondo quanto disposto dall’art. 4 – comma 11 del D.P.R. n°117
del 23 marzo del 2000.
4. Le Commissioni Giudicatrici, secondo quanto prescritto dall’art. 4 – comma 2 – del D.P.R. n°117
del 23 marzo del 2000, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati predeterminano i
seguenti criteri di massima:
a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c. congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare
per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della Comunità Scientifica;
e. continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare.
5. Per i fini di cui al precedente punto 4, secondo quanto prescritto dall’art. 4 – comma 3 – del D.P.R.
n°117 del 23 marzo del 2000, si fa anche ricorso, ove possibile, ai parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale.
6. Costituiscono titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative ad integrazione di
quanto prescritto dall’art. 4 – comma 4 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000:
a. l’attività didattica svolta anche all’estero;
b. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di Ricerca italiani e stranieri;
c. l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
d. i titoli di Dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 – comma 2 – del Decreto
Legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
f. l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo,
relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
g. l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
h. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale;
7. Le Commissioni delle procedure di prima e seconda fascia, in sede di predeterminazione dei criteri
di massima, possono prevedere le condizioni per l’ammissione alla prova didattica, o alla prova orale
nelle valutazioni concernenti posti di ricercatore, secondo criteri e procedure espressamente stabiliti nel
bando ai sensi dell’art. 4 – comma 7 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000.
8. La procedura, oltre alla valutazione dei titoli, prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
a. per la copertura di posti di professore ordinario: una prova didattica, limitatamente ai candidati che
non rivestano la qualifica di professore associato.
b. per la copertura di posti di professore associato: discussione dei titoli scientifici presentati e una
prova didattica;
c. per la copertura di posti di ricercatore: due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica, ed una prova orale;
9. Nelle procedure concernenti la copertura di posti di professore ordinario ogni commissario esprime il
proprio giudizio sui titoli e sui lavori scientifici di ciascun candidato, quindi la Commissione esprime il
giudizio collegiale. Per i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato i giudizi sono
espressi anche in merito alla prova didattica sostenuta che concorre alla valutazione complessiva. Sulla
base di detti giudizi la Commissione, previa
deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi
degli idonei per ciascun posto bandito che non dovranno superare il numero massimo previsto dalla
Legge.
10. Nelle procedure relative alla copertura di posti di professore associato, ogni commissario esprime
un giudizio individuale e la Commissione uno collegiale sui titoli e sui lavori scientifici, sulla
discussione dei titoli e sulla prova didattica. Sulla base dei giudizi individuali e collegiali, previa
deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la Commissione dichiara inequivocabilmente
i nominativi degli idonei per ciascun posto bandito che non dovranno superare il numero massimo
previsto dalla Legge.
11. Nelle procedure concernenti la copertura di posti di ricercatore, ogni commissario esprime un
giudizio individuale sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove d’esame svolte dai candidati.
Successivamente la Commissione esprime un giudizio collegiale sui titoli, sui lavori scientifici e sulle
prove d’esame svolte dai candidati e, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione,
assunta dalla maggioranza dei componenti, indica il vincitore.
12. Nelle procedure di valutazione comparativa relative ai posti di professore ordinario e associato, per
la scelta degli idonei, ciascun commissario dispone di un numero di voti da attribuire corrispondente al
numero massimo di idonei da indicare, così come previsto dalla normativa in vigore.
Per la scelta del vincitore, nelle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore, i
commissari dispongono singolarmente di un numero di voti da attribuire, pari al numero di posti messi
concorso.

Art. 10 – Responsabile del procedimento
1. Il bando per la procedura di valutazione comparativa indica il Responsabile del procedimento,
che ne assicura il corretto svolgimento ai sensi dell’art. 2 – comma 11 – del D.P.R. n°117 del 23
marzo del 2000.

Art. 11 – Accertamento della regolarità degli atti
1. Gli atti della procedura di valutazione comparativa, costituiti dal verbale delle singole riunioni,
contenenti in allegato i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la relazione
riassuntiva dei lavori svolti, saranno inviati, anche su supporto magnetico sotto la responsabilità del
Presidente della Commissione, al Responsabile del procedimento.
2. Il Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei documenti, sentito il Responsabile del procedimento,
accerta con proprio Decreto la regolarità formale degli atti e dichiara i nominativi degli idonei per le
valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato e dei vincitori delle valutazioni
comparative a posti di ricercatore.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla
Commissione fissando i termini per la regolarizzazione.
4. Dell’esito della procedura è data comunicazione ai candidati giunti al termine della procedura stessa.
5. Le relazioni riassuntive e gli allegati ai verbali contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi
sui candidati, secondo quanto disposto dall’art. 6 – comma 1 - del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000,
sono trasmessi alle Facoltà e resi pubblici, unitamente al Decreto Rettorale di approvazione degli atti,
sul sito web dell’Ateneo.

Art. 12 – Chiamata degli idonei
1. Nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di professore ordinario ed associato il Consiglio di
Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del Decreto di accertamento della
regolarità formale degli atti, con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattiche e scientifiche, può proporre, con motivata delibera, approvata a maggioranza degli aventi
diritto al voto la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei o può decidere di non procedere alla
chiamata.
2. Qualora la Facoltà lasci decorrere il termine di sessanta giorni dalla data del Decreto di accertamento
della regolarità formale degli atti senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, la stessa non
può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima
categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati
risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore
scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
3. Qualora la Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue
esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della
regolarità degli atti, la stessa può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione
comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in
altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto
dall’articolo 5 – comma 8 – del D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000

Art. 13 – Nomina
Tutte le nomine sono disposte con Decreto Rettorale.

Art. 14 – Comunicazioni
L’Università avrà cura di comunicare al Ministero, anche per via telematica, i dati relativi alla
conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di
quelli nominati in ruolo.

CHIAMATA DI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI IN ALTRE SELEZIONI
Art. 15 – Procedura
Il Consiglio di Facoltà, anche su domanda dell’interessato, può chiamare candidati già risultati idonei
in valutazioni comparative espletate presso la stessa, ovvero altre sedi universitarie.
La chiamata è possibile se dalla data del Decreto di accertamento della regolarità degli atti nella quale
il candidato prescelto è risultato idoneo non siano decorsi più di cinque anni.
La stessa procedura di chiamata si applica anche nei casi previsti dall’art. 5 – comma 9 – del D.P.R.
n°117 del 23 marzo del 2000, ai candidati risultati idonei in una procedura di valutazione comparativa
bandita dall’Università telematica E-campus di cui sia già stato nominato in ruolo un professore
ordinario o associato.

TRASFERIMENTI
Art. 16 – Richiesta delle facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l’indizione della procedura di trasferimento di un posto di
professore di ruolo o di ricercatore universitario mediante la richiesta di emanazione di un avviso di
vacanza.
2. La delibera di indizione della procedura di trasferimento, verificata la disponibilità delle risorse ad
esse destinate, deve indicare:
a. il ruolo ed il settore scientifico-disciplinare del posto che si intende ricoprire;
b. le eventuali esigenze didattico-scientifiche e la tipologia d’impegno richiesta (soltanto per i
trasferimenti per posti di prima e seconda fascia);

Art. 17 – Requisiti
I professori ed i ricercatori universitari possono essere trasferiti trascorsi tre anni accademici di
permanenza nell’attuale ruolo in una sede universitaria, anche se in aspettativa, ai sensi dell’articolo 13
– comma 1 – del D.P.R. dell’ 11 luglio n°382.

Art. 18 – Bando di trasferimento e domande
1. Il Rettore emana specifici avvisi di vacanza dei posti da coprire mediante trasferimento.
2. L’avviso deve indicare:
a. il ruolo del posto che si intende ricoprire;
b. la Facoltà interessata;
c. il settore scientifico-disciplinare;
d. l’eventuale tipologia di impegno didattico scientifico nonché le tematiche e le esperienze di ricerca
indicate dalla Facoltà;
e. le modalità ed il termine per la presentazione al Preside della Facoltà della domanda corredata dalla
documentazione necessaria e dal numero massimo di lavori scientifici da presentare per la presa in
considerazione della stessa;
f. l’obbligo per il vincitore di permanere per un tempo minimo presso l’Università;
3. L’avviso di vacanza del posto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è affisso all’albo del rettorato
e delle Facoltà e diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell’Ateneo.
4. Gli aspiranti al trasferimento devono dichiarare il proprio impegno a permanere presso l’Ateneo per
il tempo indicato nel caso in cui fosse previsto.

Art. 19 – Procedura
1. Il Preside, decorsi i termini per la presentazione delle domande, sottopone al Consiglio di Facoltà le
domande pervenute nei termini prescritti dal bando.
2. Il Consiglio di Facoltà con propria delibera, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando, esprime
un giudizio su ogni candidato al trasferimento e procede alla chiamata, motivando la scelta in relazione
alle esigenze didattico-scientifiche ed allo specifico profilo scientifico indicato. In caso di trasferimento
con cambio di settore scientifico-disciplinare occorre acquisire il parere del C.U.N. Alla delibera è data
idonea pubblicità mediante affissione all’albo della Facoltà e del Rettorato, ed altresì diffusa sul sito
web d’Ateneo.
3. Il Preside trasmette al Rettore la delibera di chiamata e l'elenco dei candidati esclusi.
4. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità rispetto
alle proprie esigenze didattico-scientifiche dei profili professionali dei candidati.

Art. 20 – Decreto di trasferimento
1. Il Rettore dà comunicazione a tutti i candidati dell'esito della procedura
2. Il trasferimento è disposto con Decreto del Rettore secondo quanto indicato dall’art. 5 del presente
Regolamento.

MOBILITA’ INTERNA
Art. 21 – Procedura
1. La procedura si attiva su istanza dei professori e dei ricercatori universitari interessati che presentano
al Preside una domanda di cambio di settore scientifico-disciplinare corredata con il curriculum
dell’attività svolta, le pubblicazioni ed i titoli che intendono far valere agli effetti dell’accettazione
della richiesta.
2. La Facoltà, nel valutare la domanda, dichiara l’affinità tra i settori scientifico-disciplinari motivando
la pertinenza e la rilevanza dei titoli scientifici e dell’attività didattica svolta dall’interessato rispetto al
posto da coprire.
3. Il Senato Accademico esprime parere sulle affinità dichiarate dalle singole Facoltà. La delibera del
Senato Accademico è inviata al CUN. Il prescritto parere consultivo dovrà essere rilasciato nei tempi
previsti dalla normativa in vigore.

MOBILITA’ INTERFACOLTA’
Art. 22 – Richiesta della Facoltà
1. Le Facoltà possono attivare le procedure di mobilità per insegnamenti alla cui copertura non possano
o non intendano provvedere attivando procedure di reclutamento mediante valutazione comparativa o
di trasferimento, ma per i quali vogliano comunque usufruire di un professore di ruolo.
2. La delibera di attivazione della procedura della mobilità è estesa ai professori appartenenti ad altre
Facoltà dell’Ateneo ed è soggetta all’autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 23 – Bando di mobilità
1. Il Consiglio di Facoltà, indice con proprio Bando la procedura di mobilità che, verificata la
disponibilità delle risorse ad essa destinate, deve indicare:
a. il ruolo del posto che si intende ricoprire;
b. il termine per la presentazione delle domande, dei curricula e dei titoli direttamente al Preside di
Facoltà;
c. la tipologia di impegno didattico-scientifico nonché le tematiche e le esperienze di ricerca indicate
dalla Facoltà;
d. l’obbligo di richiedere l’autorizzazione della Facoltà di appartenenza;
2. L’Avviso di mobilità è affisso all’albo del Rettorato e delle Facoltà interessate;

Art. 24 – Procedura
1. La Facoltà, in presenza di più domande, organizza le procedure per la valutazione comparativa dei
candidati in modo che siano garantite la trasparenza e la celerità del procedimento, nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 5 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio della Facoltà con propria delibera esprime un giudizio su ogni candidato alla mobilità e
procede alla chiamata, motivando la scelta in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche. Alla
delibera è data idonea pubblicità mediante affissione all’albo della Facoltà e del Rettorato, a cura del
Preside di Facoltà.
3. La Facoltà trasmette al Senato Accademico la delibera di chiamata.
4. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto
alle proprie esigenze didattico-scientifiche dei profili professionali dei candidati.

Art. 25 – Rinvii
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, alla Legge 3l uglio 1998 n° 210, alla Legge 19
ottobre 1999 n° 370, al D.P.R. n°117 del 23 marzo del 2000 e al D.M. 4 ottobre 2000.

Art. 26 – Revisione
Il presente regolamento è soggetto a verifica e revisione ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza per
l’evoluzione della normativa e per ragioni di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa.

Art.27 – Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente regolamento le funzioni del Senato Accademico e dei
Consigli di Facoltà vengono demandate al Comitato Tecnico Coordinatore in essere

Art. 28 – Decorrenza
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all’Albo
dell’Università, viene reso disponibile sul sito web dell’Ateneo.

Dato a Novedrate, 14 novembre 2008

© 2007 Università degli Studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F.90027520130 - Privacy Policy
Tel: 031/7942500-7942505 - Fax: 031/792631- eMail: info@uniecampus.it