ÜNIVERSITE

Contemporanea Iscrizione a Corsi di Studio - Master

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n° 930 del 29-07-2022, recante norme per la disciplina della contemporanea iscrizione degli studenti ad un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione presso lo stesso Ateneo o più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, L’Università eCampus comunica che, a partire dall’a.a. 2022/2023, tutti gli studenti, anche se iscritti presso altre Università, potranno richiedere la contemporanea iscrizione, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

A seguire sintesi delle disposizioni contenute nel Decreto e dei requisiti necessari.

Si può accedere alla iscrizione contemporanea, conseguendo pertanto due titoli distinti

  • a due diversi corsi di laurea triennale
  • a due diversi corsi di laurea magistrale
  • a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica
  • presso la stessa o più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale
  • presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere

 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale

  • a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe
  • allo stesso corso di master

N.B. l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

 

Lo studente che intende iscriversi ad un secondo corso di studio o voglia effettuare un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi, dovrà all’atto dell’iscrizione presentare una autocertificazione, da rinnovare annualmente, in cui dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitarioautocertificando il possesso dei requisiti necessari (non è, ad esempio, possibile effettuare una contemporanea iscrizione ad una laurea triennale e ad un master di uno studente non ancora laureato)

N.B. tale autocertificazione dovrà essere presentata ad entrambe le Università.

FAQ (per ulteriori dubbi si rimanda alle FAQ del Ministero)

I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.
L’eventualità di due master identici deve essere in linea di principio valutata dall’Università, atteso che difficilmente può accadere che la medesima Università attivi due master identici e che due Università differenti pongano in essere due master identici.
I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.
Ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell'autonomia delle Istituzioni - laddove opportuno - fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.
Atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso
Lo studente iscritto a un percorso Joint degree non è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione, mentre lo studente iscritto a un percorso Double degree è escluso dalla possibilità di contemporanea iscrizione. L’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 recita: “Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia”.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.
[Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma, poiché il corso di specializzazione si configura come un corso a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022). Detto quindi che il corso di sostegno è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso a frequenza non obbligatoria, resta da capire se la norma trova applicazione già con riferimento al VII ciclo (che ricordiamo ha anno accademico 2021/2022); facendo riferimento alla faq emanata con riferimento ai corsi di specializzazione, è possibile dare una risposta affermativa, tenuto conto che la predetta faq, a questa pagina identificabile col n°9, così chiarisce: “[…] tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.” Con questa FAQ il Ministero chiarisce quindi che, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, attivati con bandi a.a. 2021/2022 (anno accademico precedente rispetto all’anno di effettiva frequenza), questa discrasia temporale non rileva ai fini dell’applicazione della legge n. 33/2022. La situazione è perfettamente analoga a quella dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.]