ATENEO

Regolamento sul divieto di fumo

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA eCampus

 


Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi
1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali
dell’Università Telematica eCampus in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute
del personale, degli studenti e di tutti gli utenti dell'Università.
2. Al fine di elevare ulteriormente il livello della prevenzione in tema di sicurezza e di benessere
ambientale, l’Università Telematica eCampus - considerato il rischio derivante dall’esposizione al
fumo passivo – adotta misure idonee di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti e degli
utenti in genere.
3. Al fine di garantire la migliore conoscenza dei rischi per la salute, propria ed altrui, vengono
predisposti appositi strumenti di sensibilizzazione del personale concernenti le conseguenze derivanti
dall’esposizione al fumo attivo e passivo.

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo
1. Ai fini dell’ individuazione dei locali soggetti al divieto di fumo si distinguono due forme di divieto:
a) divieto per tutela della salute: esso è imposto nei locali aperti al pubblico al fine della protezione dai
danni del fumo passivo in base alla L. 584/75 ed al D.Lgs. 626/94;
b) divieto per motivi di sicurezza: esso è imposto per ragioni di sicurezza, come risultato della
valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 626/94 ed in base al “Regolamento per il miglioramento della
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro dell’Università telematica eCampus”.
2. In ottemperanza al divieto di cui al comma 1, lett. a) deve essere osservato il divieto assoluto di fumo
nei seguenti locali:
a. atri ed ingressi, aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, sale
adibite a riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, ascensori, servizi igienici;
b. uffici aperti al pubblico, o quelli nei quali la generalità dei dipendenti e degli utenti accede, senza
formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti per l’apertura al pubblico;
c. uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un
servizio ivi reso.
3. In ottemperanza al divieto di cui al comma 1, lett. b) deve essere osservato il divieto assoluto di
fumo nei seguenti locali adibiti a:
a) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze infiammabili;
b) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze esplosive;
c) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
d) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze radioattive;
e) laboratori di ricerca e didattici;
f) archivio;
g) depositi di libri;
h) depositi di materiale in genere.
4. Al fine di migliorare ulteriormente il livello di prevenzione in tema di benessere ambientale e di
eliminare i rischi da fumo passivo, il divieto di fumo nei locali di cui al comma 2, sussiste anche al di
fuori dell’orario di apertura al pubblico fissato secondo le modalità previste dall’apposito Protocollo di
Ateneo.
5. Il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque, a qualunque titolo, frequenti i locali
dell'Università Telematica eCampus. Le disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento
devono essere altresì osservate dai concessionari di servizi a favore dell’Università e dai soggetti che
utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili in uso o di proprietà dell’Università.

Art. 3 - Soggetti incaricati del controllo dell’applicazione del divieto
1. I soggetti incaricati del controllo dell’applicazione del divieto di cui al presente Regolamento,
individuati in coloro che rivestono la funzione di “dirigente” ai sensi del Regolamento per il
miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di questa Università, sono tenuti a
farlo rispettare nell’ambito delle strutture operative di cui sono responsabili:
Il Direttore Generale
il Direttore Amministrativo
i Presidi di Facoltà
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo per motivi di salute, i soggetti di cui al comma
precedente, individuano, fra il personale docente e/o il personale tecnico ed amministrativo afferente
alle rispettive strutture, uno o più incaricati con il compito di procedere alla contestazione e
verbalizzazione delle infrazioni.

Art. 4 - Compiti dei Responsabili di Struttura in ordine all’applicazione del divieto di fumo
1. Ai Responsabili delle Strutture operative di cui all’art.3, spetta:
a) individuare, con atto formale, nell’ambito della Struttura di competenza, i locali elencati al
precedente art. 2, comma 2, in cui è vietato fumare per motivi di salute;
b) individuare, con atto formale, uno o più soggetti incaricati della vigilanza sull’osservanza del divieto
di fumo e dell’accertamento delle infrazioni, in numero tale da assicurare l’effettività del rispetto del
divieto stesso. Fino alla nomina di tali soggetti, o in caso di loro assenza o inadempienza, il
Responsabile di Struttura è tenuto a svolgerne le funzioni;
c) segnalare all’Amministrazione, per la loro formale nomina con atto del Direttore Generale, i
nominativi dei soggetti di cui alla lettera b) e le aree di rispettiva competenza;
d) provvedere affinché nei locali di cui alla lettera a) siano apposti in maniera ben visibile appositi
cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa di riferimento, delle sanzioni
applicabili, del nominativo dei soggetti incaricati della attività di vigilanza, accertamento e
contestazione;
e) dare comunicazione formale al Rettore riguardo all’assolvimento degli obblighi di cui al presente
articolo.

Art. 5 - Attribuzioni del soggetto incaricato della vigilanza e dell’accertamento
1. Ai soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento del rispetto del divieto di fumo, spettano i
seguenti compiti:
a) sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumo in tutti i locali di cui all’art. 2, comma 2;
b) provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del verbale di accertamento sulla
modulistica fornita dall’Amministrazione universitaria, secondo le modalità fissate dal successivo art.8.
2. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i soggetti incaricati della
vigilanza possono chiedere, anche direttamente, la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità
dei Carabinieri.

Art. 6 - Attribuzioni dell’Amministrazione universitaria
1. Spetta all’Amministrazione universitaria:
a) predisporre il modulo di “verbale di contestazione di violazione amministrativa in materia di fumo”;
b) predisporre e distribuire ai soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento il blocchetto dei
moduli di cui alla lettera a;
c) predisporre cartelli, con l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle
sanzioni applicabili e dei nominativi dei soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento;
d) predisporre una guida informativa relativa alle modalità di contestazione dell’infrazione ed alla
compilazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa in materia di fumo;
e) provvedere alla formazione dei soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento sul divieto di
fumo e della contestazione delle infrazioni, circa l’assolvimento dei compiti da svolgere e le
conseguenze giuridiche connesse all’espletamento dell’incarico;
f) organizzare la raccolta dei verbali di accertamento e la verifica del pagamento della sanzione;
g) trasmettere il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto territorialmente competente, e
provvedere annualmente all’invio di un resoconto dei verbali di contestazione.
i) organizzare e promuovere attività di prevenzione contro il fumo.

Art. 7 – Sanzioni
1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo per la tutela della salute di cui all’art. 2, comma 2, la mancata
osservanza del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, nei locali in cui vige il divieto di fumo per motivi di
sicurezza di cui all’art. 2, comma 3, l'infrazione al divieto è punita, dagli organi preposti alla vigilanza
in materia, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Ogni singolo utente o dipendente che rilevi l’inosservanza della disposizioni di cui ai commi
precedenti, è tenuto a darne comunicazione al funzionario incaricato o al dirigente oppure, in caso di
loro assenza o inadempienza, direttamente al Rettore.
4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari in quanto inosservanza delle
disposizioni di servizio, in particolare quelle impartite dall’Amministrazione in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, e condotta irregolare che possono
provocare danno o pericolo per l’Amministrazione, per gli utenti o per terzi.

Art. 8 - Procedura di accertamento
1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono, previa identificazione del
trasgressore mediante esibizione di documento valido di identità e contestazione dell’infrazione stessa,
all'accertamento della violazione ed alla redazione di un verbale.
2. Presso ogni struttura operativa, a cura dei soggetti incaricati della vigilanza, deve essere tenuto un
registro, in cui vengono annotati, con numerazione progressiva, i verbali di contestazione di violazione
amministrativa. Nel verbale va riportato il numero corrispondente all’annotazione sul registro.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a consegnare una copia del verbale al trasgressore e ad
inviare un’altra copia alla Direzione Amministrativa dell’Università.
4. Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 9 - Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alla normativa in
materia.

Dato a Novedrate, 7 gennaio 2009