ATENEO

Regolamento generale di Ateneo

Titolo I PARTE GENERALE

Art. 1 Regolamento generale: contenuto e articolazione

  1. Il regolamento generale di Ateneo, per quanto previsto agli artt. 16, 18 e 20 dello Statuto, contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università Telematica e-Campus, in particolare per quanto concerne il funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio di Facoltà, Consiglio di corso di studio e la relativa attivazione, modifica e disattivazione.

Fissa altresì le funzioni di detti organi, definendone gli ambiti di competenza e rimandando a specifici regolamenti per quanto attiene le modalità operative degli stessi

  1. Il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione

  2. Il regolamento generale si articola, oltre che nel presente Titolo I – Parte generale, nel Titolo II – Organi dell’Università, nel Titolo III - Strutture scientifiche, didattiche e di servizio e nel Titolo IV - Norme comuni e finali.


Art. 2 Organi

  1. Gli organi dell'Università Telematica e-Campus sono:

  • il Presidente dell’Università e-Campus;

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Rettore;

  • il Senato accademico.


Art. 3 Strutture dell'Ateneo

  1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.

  2. Sono strutture organizzative primarie le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti; sono strutture organizzative derivate i Centri di ricerca ed i Centri di servizio.

  3. Sono altresì strutture di Ateneo le strutture di amministrazione.

  4. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento o Istituto dell'Ateneo.


Titolo II ORGANI DELL'UNIVERSITÀ


Art. 4 Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Università e-Campus, è nominato ed assume il ruolo dettato dall’art. 8 dello Statuto.

  2. In particolare:

  1. Provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie

  2. Presiede il Consiglio di Amministrazione

  3. Promuove tutte le azioni tese a favorire lo sviluppo dell’Ateneo


Art. 5 Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università e-Campus ha composizione, regole di funzionamento e competenze secondo quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 dello Statuto.


Art. 6 Rettore

  1. Il Rettore è l'autorità accademica che rappresenta l'Ateneo. E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.


Art. 7 Senato accademico

  1. Come prescritto nell’art 13 dello Statuto, fanno parte del Senato accademico:

  1. il Rettore, che lo presiede;

  2. i Presidi di Facoltà.

  1. Partecipano poi, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, ed il Presidente dell’Università.

  2. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

  3. Al Senato accademico competono tutte le attività previste al comma 2 art 13 dello Statuto:

  1. proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo Statuto dell’Università e-Campus in materia didattica e scientifica;

  2. deliberare le proposte del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall’Università e-Campus, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

  3. proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell’Università e-Campus;

  4. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell’Università e-Campus;

  5. stabilire gli indirizzi dell’attività di ricerca;

  6. proporre al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori di ruolo;

  7. esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e per i finanziamenti alla ricerca;

  8. adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.


Titolo III STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E DI SERVIZIO


 Art. 8 Le strutture

  1. Le strutture dell’Ateneo sono:

  1. La Facoltà

  2. Il Consiglio di corso di studio

  3. Il Dipartimento

  4. La Commissione Didattica Permanente

  5. Il Centro di Ricerca

  6. Le strutture di servizio


Art. 9 Le Facoltà

  1. La Facoltà è, sotto l’aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti e costituisce la struttura didattica primaria dell’Ateneo. Le Facoltà, cui afferiscono i corsi di studio istituiti presso l’Università e –Campus, sono:

  1. Facoltà di ECONOMIA

  2. Facoltà di GIURISPRUDENZA

  3. Facoltà di INGEGNERIA

  4. Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

  5. Facoltà di PSICOLOGIA

  1. Oltre alle strutture didattiche di base rappresentate dalle Facoltà, l’Università e -Campus può attivare le seguenti strutture didattiche:

  • i corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione;

  • i dottorati di ricerca;

  • i master di I° e II° livello

  1. Ciascuna struttura didattica è retta da un Consiglio, le cui competenze e il cui funzionamento sono regolati da apposito regolamento interno.


Art. 10 Organi della Facoltà

  1. Sono organi delle Facoltà:

  • il Consiglio di Facoltà;

  • il Preside di Facoltà;

  • i Consigli dei corsi di studio;

  • i Direttori dei corsi di studio.


Art. 11 Consiglio di facoltà

  1. La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà stessa.

  2. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l’armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno.

  3. Il Consiglio di Facoltà, secondo l'art. 16 dello Statuto, è composto dal Preside che lo presiede e dai professori di ruolo afferenti alla Facoltà. Il Consiglio di Facoltà assume i compiti definiti al comma 4 dall’art. 16 dello Statuto, in particolare è invitato a deliberare:

  1. sul calendario accademico e sull’eventuale articolazione didattica interna;

  2. sull’impegno didattico dei docenti, in relazione ai corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;

  3. sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio;

  4. sull’approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Consigli di corso di studio, previo parere della Commissione Didattica permanente. 


Art. 12 Preside

  1. Il Preside, conformemente all’art. 17 dello Statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico annuale e può essere confermato.

  2. Il Preside, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art 17 dello Statuto, nell’assicurare il corretto funzionamento delle attività didattiche della Facoltà, è tenuto a controllare l’operato dei docenti, monitorare il corretto funzionamento della docenza e dello svolgimento degli esami. In particolare, secondo le modalità che verranno definite in apposito regolamento emanato dal Senato accademico, ogni anno curerà una relazione annuale sulla didattica, corredata di dati e commenti su numero di allievi, percentuali di superamento degli esami in relazione agli iscritti ed ai candidati, ritiri e loro motivazioni, ecc.

  3. Il Preside coordina le attività dei Presidenti dei corsi di studio e ne raccoglie tutte le istanze in relazione a quanto da deliberare in Facoltà.


Art. 13 Consigli dei corsi di studio

  1. L'Università Telematica e-Campus provvede al rilascio dei titoli relativi ai corsi di studio istituiti ed attivati secondo gli ordinamenti didattici, emanati annualmente in base a quanto previsto dalle norme vigenti. L’Università e-Campus provvede altresì alla formazione post-lauream mediante l’organizzazione di corsi di Master e Corsi di specializzazione; per ognuno di questi si rimanda agli specifici regolamenti.

  2. Il corso di studio è retto dal Consiglio di corso di studio che è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti obbligatori.

  3. Ogni Consiglio di corso di studio:

  1. elabora e sottopone al Consiglio di classe di appartenenza la proposta di regolamento didattico del corso, nonché le modifiche dell’ordinamento didattico del corso;

  2. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall’ordinamento;

  3. provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;

  4. definisce le regole per l’approvazione:

  5. dei piani di studio degli studenti,

  6. delle pratiche di trasferimento dall’Università e -Campus e da altre università italiane e straniere,

  7. del riconoscimento dei crediti acquisiti;

  8. provvede al riconoscimento degli studi compiuti all’estero dagli studenti del corso di studio;

  9. predispone il piano annuale di tutorato;

  10. esprime pareri sul riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative di livello postsecondario;

  11. utilizza i risultati dei questionari di valutazione della didattica e delle altre forme di valutazione, nonché i dati oggettivi relativi alla produttività della didattica, allo scopo di migliorare l’efficacia della didattica e progettare interventi di recupero e assistenza agli studenti;

  12. convoca almeno una riunione l’anno per la programmazione didattica e almeno una riunione l’anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica.

  1. Il Consiglio di corso di studio prospetta al Consiglio di Facoltà di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria l’attivazione di insegnamenti.

  2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004, l'Università e-Campus può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

  3. Ciascuna Facoltà adotta i regolamenti didattici dei corsi di studio previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà stessa; tali regole comuni disciplinano anche le materie attribuite alla Facoltà dalle leggi e dallo Statuto di Ateneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della legislazione vigente ivi incluse le direttive europee, da ciascuna Facoltà per tutti i corsi di studio ad essa afferenti e sono approvati con le procedure previste nello Statuto dell'Ateneo. Tali regolamenti saranno redatti in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, finalizzati a specificare gli aspetti organizzativi del corso di studio.

  4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio vengono emanati con decreto rettorale.

  5. Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio dovrà prevedere:

  1. gli obiettivi formativi specifici del corso ed il profilo professionale per il quale sarà organizzato il piano degli studi, i curricula offerti agli studenti e, ove necessario, le regole di presentazione dei curricula individuali;

  2. i requisiti di conoscenze necessari per l’inserimento nel percorso formativo ed eventualmente le modalità per la loro verifica.

  3. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano);

  4. l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea, per ogni insegnamento o modulo di almeno 2 CFU e per ogni altra attività formativa;

  5. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

  6. l’organizzazione dell’erogazione della didattica, dello svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto degli studenti;

  7. l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

  1. Sui regolamenti didattici deve esprimersi con parere non vincolante la Commissione Didattica Permanente, in special modo per gli aspetti di sua competenza.

  2. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la discrepanza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà.


Art. 14 Direttore del corso di studio

  1. Il Consiglio di corso di studio è presieduto dal Direttore del corso di studio nominato, ogni tre anni, dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei docenti appartenenti al Consiglio di corso di studio, tra i professori ordinari e associati che lo compongono.

  2. Il Direttore del corso di studio ha la responsabilità del funzionamento del corso e presenta annualmente al Consiglio di Facoltà un rapporto sull’andamento del corso.


Art. 15 Dipartimenti

  1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa autonoma, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica nell’ambito di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo

  2. La proposta di costituzione di un Dipartimento, da presentare al Senato accademico, deve contenere:

  1. la denominazione

  2. l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;

  3. le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, le risorse più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'Ateneo.

  1. Il Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva la costituzione del Dipartimento, con deliberazione a maggioranza dei componenti.

  2. Ai Dipartimenti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nei dipartimenti stessi. Nei casi di richiesta di trasferimento da un'altra struttura dell'Ateneo, le istanze vengono presentate al Consiglio di Dipartimento al quale si intende afferire e comunicate alla struttura di provenienza. Il Consiglio di Dipartimento delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al Senato accademico che delibera in via definitiva.

  3. Ogni modifica del dipartimento, compreso l'eventuale cambiamento dei settori scientifico disciplinari conseguente all'accoglimento delle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal Senato accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle strutture coinvolte.

  4. Il Senato accademico delibera la disattivazione dei dipartimenti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a sette, oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività del dipartimento stesso, o su proposta del consiglio di dipartimento adottata a maggioranza dei componenti.

Il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, destina le risorse del Dipartimento disattivato ad altre strutture dell'Ateneo.

  1. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni. Ogni Dipartimento, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno che dovrà contenere anche le modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali sezioni. Lo stesso regolamento deve definire le modalità per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento.


Art. 16 Commissione Didattica permanente

  1. Come previsto all’art. 4 dello Statuto, una Commissione didattica permanente provvederà al monitoraggio, controllo ed aggiornamento del sistema didattico, al fine di mantenere elevato il livello di qualità dell’erogazione didattica e garantire l’efficienza dei servizi offerti.

  2. La composizione sarà di norma di cinque membri, di cui almeno due saranno professori dell’Università e-Campus e almeno due saranno esperti del settore didattico in e-learning.

  3. Ogni anno la Commissione relazionerà in merito al sistema didattico, evidenziando gli interventi necessari o le modifiche richieste.


Art. 17 Centri di ricerca

  1. Come previsto all’art 21 dello Statuto, sono istituite le strutture di ricerca in centri appositamente organizzati detti “Centri di Ricerca” per lo svolgimento delle ricerche che ogni gruppo, autonomamente formato, vorrà realizzare per i suoi specifici obiettivi.

  2. Detti Centri di ricerca saranno autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di specifici fini derivanti da precise richieste avanzate dai Consigli di Facoltà o direttamente dal Senato accademico. La loro istituzione avverrà solo se la loro attività non ostacolerà con le attività di ricerca dei Dipartimenti affini alle tematiche specifiche, con i quali si auspica una piena integrazione e complementarietà.

  3. Le autorizzazioni all’istituzione avverranno assieme all’approvazione di un apposito regolamento che i promotori dei Centri di ricerca avranno steso ai fini dell’organizzazione del centro secondo il seguente schema:

     

    1. Finalità del centro in termini di area di ricerca e finalità specifica delle attività previste;

    2. Composizione della struttura di gestione del Centro in forma di Comitato Scientifico Direttivo; saranno ammesse personalità esterne all’Università e-Campus, ma la maggioranza deve essere composta da professori interni;

    3. Definizione delle attività di ricerca previste ed organizzazione delle stesse in termini di:

      1. Risorse umane e strumentali necessarie

      2. Definizione logistica dello svolgimento delle attività

      3. Piano economico-finanziario del centro

      4. Ipotesi di copertura dei costi ( fondi di ricerca, convenzioni …)

      5. Pianificazione temporale delle attività e delle operazioni finanziarie.

     

  1. La struttura di gestione dei Centri di ricerca nominerà al suo interno un Direttore che assumerà la responsabilità totale del Centro. Non sono di regola previsti compensi per membri della Struttura di gestione e del suo Direttore. Le spese di gestione competenti (missioni, spese generali, ecc.) saranno a pieno carico del Centro di ricerca.

  2. I Centri di ricerca possono chiedere al Consiglio di Amministrazione il finanziamento della costituzione in termini di anticipo di cassa sul programma di autofinanziamento previsto.


Art. 18 Strutture di servizio

  1. Sono considerate Strutture di servizio tutte le strutture previste all’art 22 dello Statuto:

     

    1. La Biblioteca

    2. Il Centro servizi e-learning

    3. Le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca sono:

     

  1. Centro gestione delle attività degli studenti, ovvero Segreteria studenti

  2. Centro gestione delle attività dei docenti , ovvero Segreteria didattica

  3. Centro gestione amministrativa contabile, ovvero Segreteria amministrativa

  1. Tutte le strutture di Servizio per la loro attività e gestione regolata adotteranno appositi regolamenti e strutture responsabili nominate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 19 Doveri didattici dei docenti

  1. Ciascun docente è tenuto a:

  1. erogare il materiale didattico nei tempi previsti per il suo inserimento in rete;

  2. rendersi disponibile per stabilire un orario di ricevimento degli studenti via web e comunicarlo al Preside prima dell’avvio di ogni anno di corso che avviene di norma il 1° agosto;

  3. osservare puntualmente le date e gli orari del calendario degli esami emanato dalla segreteria didattica;

  4. comunicare tempestivamente al Preside ed alla segreteria eventuali assenze, motivate da causa di forza maggiore, sia agli incontri con gli studenti che a esami o a qualunque altro obbligo didattico.

  1. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse.

  2. Il Preside ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti. Il Preside, in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di corso di studio o delle Commissioni didattiche, garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne è responsabile.

  3. Tale vigilanza verrà attuata tramite la relazione annuale di cui all’art 11, che verrà supportata da un sistema di monitoraggio informatizzato a cui ogni Preside avrà accesso per i corsi di studio della Facoltà corrispondente.

  4. Il Preside, in caso di rilevazione di inadempienze da parte di docenti, segnalerà il fatto al Rettore il quale procederà per le azioni di disciplina come da art. 27 dello Statuto.


Art. 20 Regolamenti dell'Ateneo

  1. I regolamenti dell'Ateneo, compresi quelli delle singole strutture, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, e sono adottati con decreto rettorale.


Art. 21 Entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo

  1. Il presente regolamento generale di Ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

  2. Il regolamento generale di Ateneo, una volta emanato, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

  3. Il regolamento generale di Ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.